Nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo non può essere condannata un’azienda, datrice di lavoro, al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, espressamente esclusa da un accordo collettivo di prossimità stipulato con le rappresentanze sindacali in tempi precedenti. Secondo i giudici della Corte di Cassazione l’accordo derogatorio non è in contrasto con i principi dettati nella Carta costituzionale, né viola i vincoli derivanti da normative comunitarie e da convenzioni internazionali sul lavoro, in quanto la deroga veniva prevista, in sede collettiva, nel contesto di un bilanciamento di opposti interessi e con la finalità di ridurre l’impatto della situazione di esubero.