D.L. 5/2/2020 n. 3 convertito nella Legge 2/4/2020 n. 21

Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

A decorrere dalla retribuzione del mese di luglio 2020, sarà corrisposto il Trattamento Integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il requisito richiesto ai fini della corresponsione del Trattamento Integrativo è quello di essere in possesso di un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000,00 euro.

Il Trattamento Integrativo è di euro 600,00 per l’anno 2020 (dal 1/7/2020 al 31/12/2020) e di euro 1.200,00 per l’anno 2021 (dal 1/1/2021 al 31/12/2021) ed è rapportato al periodo di lavoro.

Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati

A decorrere dalla retribuzione del mese di luglio 2020 (a normativa vigente, solamente per il periodo da luglio a dicembre 2020), sarà corrisposta una Ulteriore Detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro pari a:

  • 480,00+(120,00*((35.000,00-reddito complessivo)/7.000,00) se il reddito complessivo è compreso tra 28.000,00 e 35.000,00 euro;
  • 480,00*((40.000,00-reddito complessivo)/5.000,00) se il reddito complessivo è compreso tra 35.000,00 e 40.000,00 euro.

Sia il Trattamento Integrativo che l’Ulteriore Detrazione vengono corrisposti sulla base del reddito di lavoro dipendente stimato e sono soggetti ad eventuale rideterminazione in sede di conguaglio fiscale di fine anno sulla base del reddito effettivamente percepito nell’anno.

In tale sede, se il Trattamento Integrativo risultasse non spettante, sarà recuperato tenendo conto dell’eventuale diritto all’Ulteriore Detrazione.

Se l’importo da recuperare supera i 60,00 euro il recupero sarà effettuato in 8 rate di pari importo.

 

Dal 1 luglio 2020 cessa di essere corrisposto il Bonus D.L. 66/2014 “Renzi” che rimane però in vigore fino al 30/6/2020 con le consuete modalità di attribuzione.

L’applicazione della nuova disciplina avverrà automaticamente senza che i dipendenti facciamo alcuna nuova richiesta. Sarà, comunque, onere del datore di lavoro effettuare entro il 31 dicembre 2020 un doppio conguaglio dei due trattamenti differenti adottati nel medesimo anno fiscale.