La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 1° febbraio 2019, n. 3137, ha statuito che il giudice, ove ritenga inadeguata la retribuzione corrisposta dall’azienda in base al contratto da essa applicato, può procedere al suo adeguamento facendo riferimento a quella del contratto di categoria non direttamente applicabile, con la precisazione che nella domanda di pagamento di differenze retributive sulla base di un Ccnl che si riveli inapplicabile deve ritenersi implicita la richiesta di adeguamento ex articolo 36, Costituzione, e che l’adeguamento comporta un apprezzamento riservato al giudice di merito.