Il 28 gennaio 2021, la comunicazione della Commissione Europea C(2021) 564 final, con la quale viene modificato il “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19”, quello strumento che ha permesso, nel corso del 2020, agli Stati membri dell’Unione Europea di elargire aiuti a sostegno delle imprese in difficoltà, derogando la normativa ordinaria che presenta limiti ben più stringenti.

L’emergenza pandemica del 2020 ha indotto la Commissione Europea a derogare le limitazioni previste (al fine di proteggere la concorrenza tra le imprese dell’unione) per gli aiuti di Stato, e il perdurare della stessa, ha reso necessario il prolungamento della deroga attraverso il rinnovo del quadro temporaneo per tutto il 2021.

Contestualmente, la Commissione Europea, dopo avere sentito gli Stati membri, i quali hanno rilevato che i massimali di aiuto previsti per molti settori erano già quasi raggiunti, ha deciso di ampliare la possibilità di intervento, innalzando la soglia di 800 mila euro fino a quella di 1 milione e 800mila euro, per la generalità delle imprese.

Più limitati i massimali di aiuto previsti per il settore agricolo e per quello della pesca (e dell’acquacoltura), in misura, rispettivamente, di 225 mila euro (precedentemente 100 mila euro) e di 270 mila euro (precedentemente 120 mila euro).

L’ampliamento dei massimali, in questo caso elevato  da 3 a 10 milioni di euro, ha riguardato anche l’importante possibilità, concessa agli Stati, di sostenere le imprese che hanno avuto una perdita del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019 contribuendo ai costi fissi per la parte non coperta dai ricavi.

 

Si ricorda che gli aiuti di Stato previsti dal quadro temporaneo sono cumulabili con i cosiddetti aiuti de minimis, fermo restando i divieti di cumulo indicati nel regolamento di questi ultimi, e nei limiti dei massimali da questi indicati, da conteggiarsi nell’arco del triennio fiscale.