L’Inps, con messaggio n. 833 del 25 febbraio 2021, ha offerto precisazioni sulla modalità di presentazione della domanda telematica Anf tramite la procedura “ANF DIP” per i lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito in caso di sospensione e/o riduzione dell’attività produttiva e di indennità di mancato avvio e ha illustrato le disposizioni necessarie a verificare il diritto e la misura della prestazione.

Ogni lavoratore interessato deve inviare tramite l’apposita procedura la richiesta di “ANF DIP” annuale per il periodo che, attualmente, va dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 e, analogamente, per i periodi precedenti o successivi. Precedentemente all’istanza di “ANF DIP”, è necessario presentare la domanda di “Autorizzazione ANF” nei casi previsti, quali ad esempio per i nuclei monoparentali, nei casi di separazione/divorzio o per la maggiorazione dell’Anf nei casi di presenza di componenti inabili nel nucleo familiare, al fine di definire il diritto a maggiorazione della prestazione familiare.

L’importo teoricamente spettante calcolato dall’Istituto dovrà essere riparametrato dal datore di lavoro nei modelli “SR41” o “SR43” semplificati, in base alle ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento e non dovrà mai superare quello reso nella procedura “ANF DIP”. La verifica della coerenza di detto importo con l’esito della elaborazione della domanda “ANF DIP” del lavoratore sarà eseguita in automatico, per quanto riguarda i modelli SR41, e a cura degli operatori, con riferimento ai modelli SR43, prima del pagamento degli importi indicati nei citati modelli.