Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 41 del 15 ottobre 2021, ha approvato il c.d. Decreto fiscale, un D.L. recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, che prevede, tra le altre cose, di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione. In particolare, viene previsto:

  • abbassamento al 10% della soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di lavoro nero;
  • inasprimento delle sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza;
  • estensione delle competenze di coordinamento all’INL negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro;
  • aumento dell’organico dell’INL, con l’assunzione di 1.024 unità, e investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza;
  • rafforzamento del Sinp.

Inoltre, sempre in ambito lavoro, è stato previsto:

  • rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per COVID-19 alla malattia*;
  • congedi parentali per lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni, che possono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione da COVID o per la quarantena disposta dalle Autorità competenti*;
  • rifinanziamento della Cig COVID-19 per altre 13 settimane, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza COVID-19.

 

Infine, sono state stabilite anche misure in ambito fiscale, a tutela dei contribuenti in maggiore difficoltà economica:

    • differimento del versamento delle rate di rottamazione-ter e saldo e stralcio: versamento entro il 30 novembre 2021 delle rate in scadenza nel 2020 e dal 28 febbraio 2021 al 31 luglio 2021;
    • estensione a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, del termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021;
    • per i piani di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione, viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa.

 

Viene inoltre aggiunto l’art. 7 bis che prevede per il periodo 31.1.3030 -31.12.2021  un rimborso forfettario ai  datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’Inps, esclusi i datori di lavoro domestico, per gli oneri sostenuti per ogni lavoratore non avente diritto alla copertura INPS per la  malattia,  per il quale la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile.

Il rimborso sarà erogato dall’INPS, per un importo massimo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi interessati da trasmettere nelle modalità che saranno indicati dall’INPS.  Si attendono a questo scopo le istruzioni operative dall’Istituto.

 

 

*In particolare vengono finalmente  stanziati i fondi 976,7 milioni di euro per:
– la copertura dell’indennità di malattia  per periodi di quarantena la quarantena con sorveglianza attiva o  in permanenza domiciliare fiduciaria  dei lavoratori del  settore privato,  imposti dalle ASL fino al 31.12.2021
– per il riconoscimento dell’indennità di ricovero ospedaliero per i periodi di assenza di  lavoratori “cd. Fragili” ovvero dipendenti pubblici e privati in situazioni di:

    • disabilità  con  connotazione di gravità o
    • rischio derivante da immunodepressione o da esiti  da patologie oncologiche o dallo svolgimento  di terapie salvavita.