Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 38 del 29 Settembre 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.

In particolare, per quanto riguarda l’Assegno temporaneo, il Governo ha prorogato alla data del 31 ottobre 2021 i termini, precedentemente fissati al 30 settembre 2021, per la presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli con effetti retroattivi dal 1° luglio 2021.

Assegno temporaneo figli  2021 e Assegno Unico 2022

Il nuovo sostegno per le famiglie con figli è stato introdotto  SOLO per il periodo luglio- dicembre 2021 , in attesa della realizzazione della legge 1° aprile 2021, n. 46 sull’assegno unico universale . Questa nuova misura dal 2022   sarà destinata a tutte le famiglie  senza limitazioni di reddito e dovrà sostituire progressivamente tutti i bonus e sussidi  attualmente previsti, compresi assegni familiari e detrazioni per i figli a carico.

L’assegno temporaneo  2021, detto anche assegno ” ponte “, invece, è  rivolto  solo alle categorie che non ricevono gli assegni al nucleo familiare e ha  precisi limiti ISEE.

Le erogazioni sono già iniziate per le domande presentate.  Ci vuole piu tempo per l’adeguamento degli importi erogati attraverso la carta RDC, alle famiglie che beneficiano anche del reddito di cittadinanza  e, ricordiamo, non hanno bisogno di presentare la domanda.

Le istruzioni ufficiali dell’Istituto sui requisiti e le modalita operative  sono state emanate con il messaggio 2371 2021  e con la circolare piu dettagliata n. 93 2021  del 30 giugno 2021.

Categorie, requisiti e limiti ISEE per l’Assegno ponte

L’Assegno temporaneo per i figli 2021  è erogato   per i figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare . Come precisa la circolare  INPS n. 93,  si tratta di:

  1.  nuclei familiari di lavoratori autonomi e 
  2.  nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione. 
  3. nuclei che beneficiano di assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo)
  4. ai nuclei che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare  decreto-legge n. 69 del 1988, perche privi  di uno o più requisiti di legge.

Quest’ultimo punto  fa rientrare nei beneficiari anche i lavoratori dipendenti  che non rientrino ad esempio per reddito nelle tabelle  ANF , purché rientrino negli altri requisiti previsti. Il reddito ai fini ANF  deve derivare per  almeno il 70% da lavoro dipendente.

La circolare specifica inoltre che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo  deve:

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,(tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021 ) sotto il limite di 50mila euro annui.

Importo dell’Assegno ponte per i figli

L’importo mensile è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021  che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

  • una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale l’assegno  non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

Presentazione e scadenze  domande assegno unico temporaneo

La domanda di Assegno temporaneo  può  essere presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

La domanda poteva essere  inoltrata  A PARTIRE DAL 1 LUGLIO una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • gli Istituti di patronato

Nel caso di domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte anche le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. 

Per le domande inviate successivamente  l’assegno  invece partira dal mese di presentazione della domanda.

Come detto sopra,  i beneficiari di RDC non sono tenuti a presentare domanda perche sulla base dei dati già presenti  nei propri archivi inps adeguerà automaticamente  gli importi aggiungendo l’Assegno temporaneo.

Compatibilità dell’Assegno unico  temporaneo

L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome  dagli Enti locali.

Sono inoltre compatibili con l’Assegno temporaneo le seguenti misure:

  1. assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  2. assegno di natalità di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  3. premio alla nascita, di cui all’articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  4. fondo di sostegno alla natalità previsto dall’articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  5. detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  6. assegni familiari di cui al DPR 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,

Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda  percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponderà d’ufficio l’Assegno temporaneo  direttamente nella CARTA RDC , fino a concorrenza dell’importo dell’assegno temporaneo spettante in ciascuna mensilità.

Nuove precisazioni INPS e riesame

Con messaggio 15 settembre 2021, n. 3100,alle sedi locali,  ha fornito ulteriori indicazioni  per  assicurare una gestione omogenea delle domande, anche ai fini del riesame in caso di respingimento. Tali procedure potrebbero causare  ritardi nel pagamento dell’assegno temporaneo.

In particolare vengono riepilogati i  soggetti che, potendo beneficiare dell’Assegno per il nucleo familiare sono esclusi da questa  nuova misura temporanea, ma come dice la norma , se momentaneamente non rispondono ai requisiti per gli ANF, hanno diritto all’Assegno temporaneo

Il messaggio precisa infatti che sono previsti controlli automatizzati negli archivi dell’Istituto, che accertano se lo stesso soggetto ha presentato domanda di ANF. Anche in assenza di domanda la procedura richiederà la verifica dell’operatore di sede per le categorie che hanno diritto agli ANF  e potranno essere  rigettate le domande di Assegno temporaneo se si riscontra  pur in assenza della domanda di ANF,  la presenza di  contribuzione accreditata all’assicurato per le seguenti categorie:

– dipendenti (privati e pubblici), ancorché per periodi con contribuzione figurativa o dipendenti di ditte cessate, fallite;

-lavoratori assistiti da assicurazione TBC (con prestazione);

 -lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione con copertura figurativa;

-collaboratori e professionisti iscritti alla Gestione separata, domestici e somministrati;

-lavoratori agricoli.

In tali casi la domanda  potrebbe essere  respinta automaticamente, ma attraverso una nuova funzionalità di “riesame” potrà essere “accolta” , sempre se  in presenza dei dovuti requisiti. Ad esempio può essere il caso di   una lavoratrice madre che, per il periodo oggetto di domanda di ANF, si trovi in congedo parentale facoltativo in assenza della retribuzione e che potrà accedere all’Assegno temporaneo.

Infine l’INPS informa le sedi che è in fase di implementazione anche la gestione degli indebiti nella procedura RI, al fine di consentire il recupero dell’Assegno temporaneo  che non avrebbe dovuto essere effettuato in quanto il soggetto era destinatario dell’ANF.

Gli operatori avranno anche modo di forzare gli controlli negativi  per accogliere la domanda, compilando un apposito campo con la motivazione della modifica  e allegando la documentazione che consente l’esito positivo del riesame.