Sgravio contributivo per i giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale l’apprendistato di primo livello e per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di under 35. Ed ancora esonero previdenziale per le società sportive femminili che stipulano, con atleti donne, contratti di lavoro sportivo e in agricoltura. E, infine, sblocco del bonus eccellenze per l’occupazione di laureati con la votazione di 110 e lode e di dottori di ricerca. Sono queste le novità della legge di Bilancio 2020 in materia di incentivi di natura contributiva per le imprese che assumono nuovo personale.

La legge di Bilancio 2020, tra le altre novità, sblocca alcuni vecchi incentivi contributivi alle assunzioni mai divenuti operativi e ne introduce di nuovi.
Di seguito si riepilogano le agevolazioni contributive (e fiscali) previste dalla legge di Bilancio 2020 per datori di lavoro e lavoratori.

Sgravio contributivo per l’apprendistato di primo livello

Per le assunzioni di giovani con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (previsto dall’articolo 43, del decreto legislativo 81/2015), stipulate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, viene riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100%, con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Laddove il contratto di apprendistato preveda una durata più lunga, resta fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Sgravio contributivo under 35

Anche per il 2020 resta fermo il limite dei 34 anni di età, per ricevere l’incentivo in caso di assunzione stabile.
Stiamo parlando della decontribuzione prevista dal comma 100 della legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) che dispone uno sgravio, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, a tutele crescenti, di giovani under 30. Detto limite, era stato innalzato, per il solo anno 2018, agli under 35.
Con l’intervento della legge di Bilancio 2020, viene prorogata l’agevolazione per gli under 35 per tutto l’anno 2020, per poi rientrare nel limite ordinario (sotto i 30 anni di età).
Ricordo che il legislatore ha previsto un ulteriore vincolo all’utilizzo dello sgravio contributivo e cioè che detti lavoratori non possono aver avuto pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro.
A fronte di questa integrazione, vengono abrogati i commi da 1 a 3, dell’articolo 1-bis del decreto Dignità (decreto-legge n. 87/2018), che non è mai entrato in vigore, stante la mancanza di un decreto attuativo che il Ministero del Lavoro avrebbe dovuto emettere nel mese di ottobre del 2018.

Bonus eccellenze

Sembra essersi bloccato il c.d. bonus eccellenze, previsto dall’articolo 1, commi 706 e ss., della legge n. 145/2018 (c.d. legge di Bilancio 2019) in caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, in possesso di laurea magistrale ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, con la votazione di 110 e lode. Si tratta di un esonero, per 12 mesi, dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con il limite massimo di 8mila euro. Oltre a quanto indicato, per l’attivazione dell’incentivo, il neolaureato deve aver conseguito la laurea, entro la durata legale del corso di studi (quindi, senza andare “fuori corso”), presso una Università statale o non statale legalmente riconosciuta, con una media ponderata non inferiore a 108/110.
Il condizionale è d’obbligo, in quanto la modifica introdotta dal disegno di legge di bilancio 2020, al fine di attualizzare lo sgravio contributivo, lascia alcuni margini di dubbio.
La norma di riferimento, che non è stata modificata, prevedeva l’agevolazione esclusivamente per le assunzioni effettuate nel 2019 e per la cui attivazione doveva essere emanata una circolare INPS con le istruzioni circa le modalità di fruizione dell’esonero. Proprio l’inerzia dell’Istituto previdenziale ha portato alla modifica legislativa che, però, lascia inalterato il comma 706 e quindi anche il periodo entro il quale le assunzioni potevano essere agevolate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019).
A questo punto ci si augura che il legislatore modifichi la norma al fine di evidenziare se la decontribuzione ricada sulle assunzioni già avvenute nel corso del 2019 ovvero sulle nuove assunzioni per l’anno 2020.

Esonero contributivo per i contratti di lavoro sportivo

Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile, viene previsto un esonero, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua, per le società sportive femminili che stipulano, con atleti donne, contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Giovani agricoltori

Al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, viene prevista la possibilità per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, in caso di nuova iscrizione alla previdenza agricola effettuata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, di ricevere un esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
L’esonero è attribuito, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e deve sottostare al massimale previsto per gli aiuti di stato (c.d. «de minimis»).

Anticipazione della NASpI al socio di cooperativa

La normativa prevede la possibilità che il fruitore della NASpI possa ricevere l’indennità anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato (articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22), a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. In quest’ultimo caso, secondo quanto disposto dal DDL Bilancio 2020, il valore ricevuto non sarà imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.