Lavoratori intermittenti

L’articolo 9, comma 2, lett. b), prevede l’erogazione di una indennità onnicomprensiva dell’importo di 1.000 euro a favore dei lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.