Con sentenza n. 19655 del 7 agosto 2017, la Corte di  Cassazione, seguendo un indirizzo, peraltro, non univoco, ha affermato che è da considerare legittimo un licenziamento intimato pur in mancanza di una situazione di crisi, allo scopo di aumentare la redditività e l’efficienza gestionale dell’azienda.

Nel caso di specie un datore di lavoro, a seguito del venir meno di una commessa, aveva soppresso un reparto con l’obiettivo di mantenere sugli stessi livelli il profitto aziendale.

La Suprema Corte ha ritenuto che la fattispecie rientrasse nella previsione indicata dall’art. 3 della legge n. 604/1966 (ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento della stessa).

Tale sentenza si pone in un solco già tracciato con le decisioni n. 25201/2016 e n. 25197/2013, ma appare in contrasto con un altro orientamento espresso sempre dalla stessa Corte con le sentenze n. 14871/2017 e n. 21282/2006 ove la legittimità del recesso è correlata a situazioni di crisi o sfavorevoli che postulano una effettiva necessità di riduzione dei costi.