Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 3 del 10 giugno 2021, ha chiarito che i dipendenti in smart working non devono essere esclusi dalla base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere ai sensi della L. 68/1999.

L’istanza formulata prende le mosse dalla previsione contenuta nell’articolo 23, D.Lgs. 80/2015, che sancisce l’esclusione dei “lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti”. Il Ministero ritiene che, ai fini dell’applicazione dei criteri di computo dell’organico aziendale, sia possibile un’assimilazione dei lavoratori ammessi al telelavoro a quelli in smart working, con la conseguente esclusione anche di questi ultimi per la determinazione della quota di riserva, in considerazione delle analogie riscontrabili tra tali istituti, entrambi caratterizzati da una comune finalità di conciliazione tra vita privata e lavorativa, nonché da similari modalità organizzative flessibili che consentono lo svolgimento dell’attività lavorativa da remoto.