Il Ministero del lavoro, con nota n. 4097 del 3 maggio 2019, ha offerto chiarimenti sulle modalità di calcolo dei lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale, chiarendo che possono essere integralmente utilizzati i medesimi criteri di computo già utilizzati con riferimento alle cooperative sociali, anche al fine di garantire, per ragioni sistematiche, un’applicazione uniforme degli stessi a entrambi gli istituti.

Pertanto:

  • come già chiarito con risposta a interpello n. 17/2015 per il caso delle cooperative sociali di tipo b), finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, che ai sensi dell’articolo 4, comma 2, L. 381/1991, devono costituire almeno il 30% dei lavoratori dell’impresa, la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati va effettuata per teste e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi;
  • in merito al calcolo della percentuale di persone svantaggiate, la circolare Inps n. 188/1994, aveva affermato che “le persone cosiddette svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori in parola cui ci si deve riferire per la determinazione dell’aliquota delle stesse … un diverso orientamento costituirebbe una ingiustificata penalizzazione per le medesime ed il venir meno delle finalità solidaristiche della legge in questione”.