È stato pubblicato sulla G.U. n. 137 del 29 maggio 2020 il Decreto 27 maggio 2020 del Ministero dell’interno, che ha indicato le modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro, alla luce dell’articolo 103, D.L. 34/2020, e della circolare INPS l’Inps la numero 68 del 31 maggio 2020, l’emersione di rapporti di lavoro irregolare in essere con cittadini stranieri, nonché di rilasciare permessi di soggiorno temporanei ai cittadini stranieri che ne erano già in possesso, scaduti dal 31 ottobre 2019 non rinnovati né convertiti in altro titolo di soggiorno.

Il Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, con la circolare del 30 maggio 2020, ha riepilogato i contenuti del Decreto e offerto indicazioni per la presentazione delle istanze di regolarizzazione in favore di cittadini extracomunitari presso lo Sportello unico per l’immigrazione. Le dichiarazioni di sussistenza del rapporto di lavoro possono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020.

Non è necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione delle stesse.

Il Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, con circolare n. 400 del 30 maggio 2020, ha fornito indicazioni operative per gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori interessati dalla regolarizzazione: possono richiedere alle Questure il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.

 

BREVE RIEPILOGO

chi può effettuare la regolarizzazione:

Possono essere presentate domande di regolarizzazione per le attività specificate dal decreto e cioè per il settore dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;  assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;  lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. In relazione alle attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare, si precisa che sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche, ovvero le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi, nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.

Sarà prevista la possibilità di mettere in regola Cittadini Stranieri senza permesso di soggiorno , la sanatoria riguarderà soltanto chi era almeno presente in Italia  nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del nuovo testo di legge, che dovrà dimostrare con idonei documenti.

Non si potranno regolarizzare se nei fronti del lavoratore è stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, e se viene considerato pericoloso per la sicurezza  dello stato italiano.

Inoltre non puoi regolarizzarti se sei stato condannato , anche con una sentenza non definitiva  per i delitti indicati negli articoli 380 e 381 del  Codice di Procedura Penale ; cioè per quei delitti in cui è prevista  l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza , come ad esempio furto , rapina , vendita illegale di armi , delitti che riguardano sostanze stupefacenti , corruzione, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale  , corruzione di minorenni truffa etc.

Il decreto Rilancio ha stabilito che l’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000 euro annui. Per quanto concerne i datori di lavoro domestico o badanti, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore:  a 20.000 euro annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito; a 27.000 euro annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.

Con la dichiarazione di emersione il datore di lavoro si impegna a versare un contributo di 500 euro per ciascun lavoratore. Oltre a ciò bisognerà versare una somma forfettaria che verrà fissata per decreto per le somme spettanti a titolo retributivo, contributivo e fiscale, insieme a una marca da bollo da 16 euro. La domanda per la sanatoria dovrà contenere una dichiarazione, pena annullabilità, dei requisiti di cui sopra e la dichiarazione di aver versato le somme indicate. Con l’accettazione della regolarizzazione da parte dell’Inps – si legge nella circolare – vengono sospesi anche i procedimenti amministrativi e penali pendenti o futuri a carico dei datori di lavoro “per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale”.