Nel messaggio  5062 del 31 dicembre 2020 l’INPS  informa di aver predisposto i controlli sulle contribuzioni eccedenti i massimali comunicate dai datori di lavoro  a partire dal 2015.

Viene ricordato innanzitutto che il massimale contributivo previsto dall’ articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, costituisce il limite di valore annualmente rivalutato oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contributi previdenziali e riguarda solo:

  1.  i lavoratori privi di anzianità contributiva riferibile a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 ovvero
  2. coloro che abbiano optato per il regime contributivo.

Dato che il calcolo del massimale opera  come  parametro annuo indipendentemente dal numero dei rapporti di lavoro svolti nel corso dell’anno,  in caso di più rapporti di lavoro in successione di saturazione del limite nell’ambito del primo rapporto, l’ultimo datore di lavoro dovrà adempiere per le sole contribuzioni minori; l’intera retribuzione  erogata sarà esclusa dall’IVS e dovrà essere riportata nell’elemento in UNIEMENS.