Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 18 dicembre 2020 n. 176 di conversione, con modificazioni, del Decreto Ristori (DL n. 137/2020). Nel provvedimento sono confluiti anche i testi degli ulteriori decreti Ristori: il bis (DL n. 149/2020), il ter (DL n. 154/2020), il quater (DL n. 157/2020). I tre decreti legge sono abrogati con salvezza degli effetti medio tempore prodotti.

 

Di seguito una ricognizione delle principali disposizioni in materia lavoristica vigenti al 25 dicembre 2020.

 

AMMORTIZZATORI

Articoli 12, commi da 1 a 8, 12 bis e 12 ter

 

MISURA E DESTINATARI

Confermate le ulteriori 6 settimane di trattamenti salariali ordinari o in deroga – da fruire nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 – per i datori di lavoro ai quali sia stata interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane prevista dal DL Agosto oppure, in alternativa, che appartengano ai settori individuati dal DPCM del 24 ottobre 2020 le cui attività siano sospese o limitate.

 

Si ricorda che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e sino al 31 gennaio 2021, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.

 

BENEFICIARI

Confermato il riconoscimento in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020, sia delle 6 settimane introdotte dal DL Ristori – come originariamente disposto dal DL Ristori bis – sia delle 18 settimane previste dal DL Agosto, come già chiarito da DL Ristori quater.

 

 

COSTI

Confermato l’obbligo di versare un contributo addizionale in misura variabile in base al calo del fatturato dichiarato dall’azienda che è pari al:

9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, per i datori che abbiano avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, per le imprese che non abbiano subito alcuna contrazione.

Il contributo non è dovuto, invece, dai datori che abbiano registrato una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20%, da coloro che abbiano avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e dalle imprese operanti nei settori interessati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020.

 

I dati relativi all’eventuale riduzione del fatturato devono essere autocertificati dal datore al momento della presentazione della relativa istanza all’INPS, pena l’applicazione dell’aliquota del 18%.

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di accesso ai trattamenti in questione devono, a pena di decadenza, essere presentate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.

In caso di pagamento diretto, il datore deve procedere all’invio all’INPS dei dati necessari per il pagamento o per il saldo del trattamento entro la    fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 30

giorni dal provvedimento di concessione. Il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi restano invece a carico del datore qualora non adempia nei termini sopra menzionati.

 

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

Articolo 12, commi 9, 10 e 11

 

Restano preclusi sino al 31 gennaio  2021  i  licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi e sospese le relative procedure.

Si ricorda che la preclusione o la sospensione non si applicano:per il personale coinvolto in un cambio appalto nei confronti del quale trovi applicazione una “clausola sociale”;

  1. per i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività;
  2. alle risoluzioni del rapporto di lavoro incentivate nell’ambito di accordi collettivi aziendali (con riconoscimento in questo caso ai lavoratori della Naspi);
  3. in caso di fallimento quando non sia disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa.

 

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Articolo 1 septies

 

Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati o disabili, è stata in sede di conversione aggiunta la possibilità – in precedenza riservata solo ai consorzi e alle cooperative sociali – anche per le imprese sociali di stipulare convenzioni quadro con i servizi di collocamento mirato ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 276/2003. La norma prevede che le aziende possano ottemperare “indirettamente” agli obblighi in materia di assunzione ex legge 68/1999 conferendo commesse di lavoro alle imprese/cooperative sociali che si impegnano ad assumere i lavoratori con disabilità.

 

AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE

 

DETASSAZIONE MISURE COVID

Articolo 10 bis

Con una nuova disposizione è stato previsto che le indennità e i contributi di qualsiasi natura concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica, a prescindere dal soggetto che li ha erogati e indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione e fruizione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposizione diretta e dell’Irap.

 

DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Articolo 12, commi 16 bis e 16 ter

Rifinanziato, con una nuova previsione, per l’anno 2021 lo sgravio contributivo già disposto dalla Legge di Bilancio 2018 in favore delle cooperative sociali che effettuano nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere.

 

 

 

AZIENDE CHE NON RICORRONO ALLA CIG

Articolo 12, commi 14, 15 e 16

Confermata la possibilità per i datori di lavoro di richiedere, in alternativa alla fruizione degli ammortizzatori sociali, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi INAIL) per un periodo massimo di 4 settimane. Lo sgravio è utilizzabile entro il 31 gennaio 2021 nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.

 

Resta consentito inoltre ai datori che abbiano chiesto l’esonero in questione ai sensi del DL Agosto di rinunciarvi per la frazione non ancora goduta e, contestualmente, di fare richiesta delle 6 settimane di cassa. Detta facoltà può ora, in base a una previsione introdotta in  sede di conversione, essere esercitata anche con riferimento a una sola parte dei lavoratori destinatari del beneficio.

 

SETTORI PESCA E AGRICOLTURA

Articoli 16 e 16 bis

Confermato per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi INAIL) per la quota a loro carico per i mesi di novembre e dicembre 2020.

 

APPRENDISTATO DUALE

Articolo 15 bis, commi 12 e 13

Introdotta la possibilità per le aziende fino a 9 addetti che intendano assumere nell’anno 2021 un lavoratore  con contratto di apprendistato c.d. di primo livello (i.e. per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il  certificato  di  specializzazione tecnica superiore) di beneficiare di uno sgravio pari al 100% della contribuzione dovuta per i periodi maturati nei primi tre anni di contratto, ferma restando l’applicazione dell’aliquota contributiva del 10% per gli anni di contratto successivi  al terzo

 

SOSPENSIONI CONTRIBUTIVE

Articoli 13, 13 bis e 13 quater

Confermata la sospensione dei termini per il versamento dei:

contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in scadenza a dicembre 2020 dovuti (per la competenza del mese di novembre 2020) dalle aziende appartenenti ai settori individuati nel DPCM del 24 ottobre 2020 che svolgono determinate attività in via prevalente (e.g. attività di ristorazione, alberghiere, sportive e di intrattenimento, organizzazione di cerimonie, feste e convegni, gestione di palestre e piscine);

contributi maturati in altri periodi, con esclusione dei premi INAIL, in scadenza nel mese di novembre 2020 dovuti dai datori di lavoro privati appartenenti a determinati settori economici;

contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020 dovuti dai datori di lavoro che abbiano unità produttiva od operativa nella c.d. “area rossa” ai sensi del DPCM del 3 novembre e operanti nei settori specificamente individuati (e.g. grandi magazzini, istituti di bellezza e commercio al dettaglio);

contributi previdenziali e assistenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e dell’iva in scadenza nel mese di dicembre 2020 dovuti dalle aziende o dai professionisti che abbiano avuto una riduzione di ricavi o compensi e per i soggetti che esercitino le attività economiche sospese a causa dell’emergenza (e.g. attività di ristorazione, alberghiera, agenzie di viaggio, palestre, piscine, parchi tematici, commercio al dettaglio).

 

Tali pagamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021 in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate di pari importo (di cui la prima entro il 16 marzo 2021). Con esclusivo riferimento alle sospensione dei versamenti del mese di novembre è specificato che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

 

FONDO PEREQUATIVO

Articolo 1 quater

 

 

Confermata l’istituzione di un Fondo perequativo destinato nell’anno 2021 a sostenere coloro che abbiano subito una significativa perdita di fatturato a causa dell’emergenza

 

 

Covid e che abbiano beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi. Per tali soggetti può essere previsto l’esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base di parametri individuati con successivo DPCM.

 

CONGEDO E BONUS BABY SITTING

Articoli 22 bis e 13 terdecies

 

Confermata la facoltà di astenersi dalla prestazione, quando non sia possibile svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, per uno dei genitori di minori:

iscritti alla scuola secondaria di primo grado nelle Regioni c.d. “area rossa”;

disabili iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

In questi casi è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione con contribuzione figurativa.

Ove invece i genitori dei predetti minori siano lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS o alle gestioni speciali dell’AGO (le cui prestazioni non possono essere svolte in modalità agile), a uno dei due è riconosciuto il diritto di fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo di 1.000 euro. Tale diritto non spetta nel caso in cui l’altro genitore sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, disoccupato o non lavoratore. Infine, il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

 

SALUTE E SICUREZZA

Articolo 13 sexiesdecies

 

Confermate le modifiche agli allegati XLVII  e  XLVIII  del  Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro relativi rispettivamente alle “indicazioni su misure e livelli di contenimento” e al “contenimento per processi industriali” che, in linea con la normativa comunitaria, oggi includono tra gli agenti biologici che possono causare malattie infettive anche Sars-Cov-2.