Altre 18 settimane di cassa integrazione, esonero dal versamento dei contributi previdenziali, divieto di licenziamento, proroga o rinnovo dei contratti a termine, restituzione dei versamenti sospesi. Il decreto Agosto ha stabilito nuove scadenze e proroghe. Ecco un breve riassunto a uso dei datori di lavoro.

  1. Nuovi trattamenti di cigo, assegno ordinario e cigd (art. 1 commi da 1 a 8)

I datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività per eventi riconducibili a Covid-19, possono presentare domanda di concessione dei seguenti ammortizzatori sociali:

Istituto settore
CIGO industria
CISOA agricoltura
FIS terziario oltre 5 e fino a 50 dipendenti
FSBA artigiani
Fondo solidarietà bilaterale autoferrotranvieri
CIG IN DEROGA terziario fino a 5 e oltre 50 e/o altri settori

Periodo

Dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.

Durata

18 settimane complessive di cui:

  • 9 settimane senza contributo aggiuntivo
  • Successivamente ulteriori 9 settimane, con contributo aggiuntivo nelle seguenti misure:
Riduzione fatturato

1-6/2020 su 1-6/2019

Ctr addizionale su retribuzione persa
>= 20%
< 20% 9%
nessuna riduzione 18%

NB:

  • Eventuali periodi già richiesti e fruiti, dal 13 luglio, vengono conteggiati nelle prime 9 settimane della “nuova cassa integrazione”.
  • Le ulteriori 9 settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali siano già state interamente autorizzate le prime 9 settimane

–     Cisoa (agricoli): 90 giornate, pari a 18 settimane (orario lavoro su 5 giornate).

Scadenza domande

Periodo scadenza
dal 13 luglio al 31 agosto 2020 30 settembre 2020
Successivi Entro il 30 del mese successivo l’inizio della cassa integrazione

 

  1. Esonero dal versamento contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti integrazione salariale (art. 3)

Aziende interessate

Datori lavoro che non richiedono i trattamenti di cui al punto 1 e che abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 di “cassa integrazione” – escluso settore agricolo.

Beneficio

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali, esclusi premi Inail, pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi maggio e giugno 2020, applicato su base mensile.

NB:

  • per i criteri di calcolo occorre attendere la relativa circolare Inps, nonché la conferma della Commissione Ue
  • la violazione del divieto di licenziamento (ved. punto 3), comporta la revoca del beneficio.

Periodo applicazione

Massimo 4 mesi, entro il 31 dicembre 2020.

  1. Divieto di licenziamento (art. 14)

Sono vietati i licenziamenti individuali e/o collettivi, nonché sospese le relative procedure, dal 23 febbraio 2020, con le seguenti scadenze:

Datori lavoro Scadenza
a.   Richiedono cassa integrazione Covid (ved. punto 1) Fino a esaurimento delle 18 settimane
b.   Richiedono esonero contributivo in alternativa alla cassa integrazione (vedi punto 3) Fino al termine dello sgravio contributivo

Esclusioni

  • cambio appalto, con riassunzione da parte dell’impresa subentrante
  • cessazione attività con messa in liquidazione della società, salvo eventuale trasferimento d’azienda
  • fallimento
  • accordo sindacale aziendale (collettivo) di incentivo all’esodo, sottoscritto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  1. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni e/o trasformazioni a tempo indeterminato (art. 6)

Aziende interessate

Tutte, escluso il settore agricolo e collaborazioni familiari.

Rapporti di lavoro

Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dal 15 agosto al 31 dicembre 2020.

Esclusi apprendisti e lavoratori che abbiano avuto contratto a tempo indeterminato, nei sei mesi precedenti all’assunzione, presso la medesima impresa.

Beneficio

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per 6 mesi dall’assunzione/trasformazione, nel limite di euro 4.030 complessivi – 671 mensili, esclusi premi Inail.

NB per i criteri di calcolo occorre attendere la relativa circolare Inps.

  1. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali (art. 7)

Aziende interessate

Datori lavoro settori turismo e stabilimenti termali.

Rapporti di lavoro

Assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale dal 15 agosto fino al 31 dicembre 2020.

Beneficio

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per 3 mesi nel limite di euro 2.015 complessivi – 671 mensili, esclusi premi Inail.

NB: per i criteri di calcolo occorre attendere la relativa circolare Inps, nonché la conferma della commissione UE.

  1. Proroga o rinnovo contratti a termine (art. 8)

Fino al 31 dicembre 2020 è possibile prorogare i contratti a termine, una sola volta, per un massimo di 12 mesi, senza causale, nel limite massimo della durata di 24 mesi.

La proroga automatica per effetto della cassa integrazione è abrogata.

Resta l’obbligo di prorogare i contratti di apprendistato professionalizzante, per un periodo pari alle ore di cig utilizzata (art. 2 dlgs 148/2015).

Restituzione dei versamenti dei versamenti sospesi (art. 97)

I contributi e le ritenute fiscali non versate relative ai periodi febbraio – maggio 2020, in virtù delle relative sospensioni, possono essere versati con le seguenti modalità:

  • 50% entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione, ovvero fino a 4 rate mensili
  • 50% entro il 16 gennaio 2021 in unica soluzione, ovvero fino a 24 rate mensili.