Dopo l’accordo tra Parti sociali e Governo e con la pubblicazione del decreto Agosto è stato prorogato il blocco dei licenziamenti. L’art. 14 del D.L. n. 104/2020 individua eccezioni al blocco dei licenziamenti che le aziende possono, in alcuni casi e con molti dubbi interpretativi, utilizzare per ridurre il proprio organico. Ma le imprese devono valutare con attenzione se avvalersi delle deroghe previste dal provvedimento, in quanto, in caso di errori interpretativi, rischiano pesanti sanzioni. Un licenziamento illegittimo potrebbe, infatti, essere dichiarato nullo, facendo scattare la reintegra e potenzialmente anche un maxi indennizzo fino a 36 mensilità. Nella prima bozza del decreto Agosto il blocco dei licenziamenti veniva esteso a tutti indistintamente fino a fine anno, nella seconda bozza, invece, era stata introdotta una discriminazione che prevedeva che il blocco dei licenziamenti operasse su due diverse fasce temporali tenendo conto della fine dello stato di emergenza fissato ad ottobre. Il testo definitivo del D.L. n. 104/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, ha ulteriormente modificato i criteri con un “compromesso” ai limiti della Costituzionalità sul blocco dei licenziamenti fino a fine anno rendendo il divieto in parte “mobile”, ma ponendo, tuttavia, alcuni paletti e molti dubbi interpretativi.