L’INL, con nota n. 5398 del 10 giugno 2019, ha offerto chiarimenti relativamente alla modalità di applicazione delle sanzioni qualora risulti non autentico il distacco transnazionale di lavoratori, ex articolo 3, comma 5, D.Lgs. 136/2006, effettuato da un’impresa avente sede in altro Stato UE in favore di una propria unità produttiva ubicata in Italia, poiché il medesimo datore di lavoro ha assunto sia la veste di distaccante che di distaccatario.

In merito alla contestazione delle sanzioni amministrative, viene precisato che devono essere comminate entrambe – distacco dei lavoratori da parte della sede principale dell’impresa e utilizzo degli stessi da parte della sede italiana della medesima impresa – solo qualora la sede italiana sia un’autonoma sede secondaria con un distinto centro di responsabilità rispetto alla sede centrale, cioè possa configurarsi come distinto soggetto giuridico iscritto nel Registro Imprese e identificato in Italia tramite un proprio rappresentante legale.

Nel caso, invece, in cui la sede secondaria/unità produttiva costituisca un mero ufficio di rappresentanza, con funzioni esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato, o che svolga, ad esempio, un’attività preparatoria all’apertura di una filiale operativa, deve essere irrogata una sola sanzione nei confronti dell’unico soggetto dotato di personalità giuridica, ovvero il distaccante.