Il 12 ottobre u.s. sono stati firmati due DPCM (DPCM1DPCM2) in tema di Green Pass recanti nuove modalità di verifica del possesso delle certificazioni in ambito lavorativo e le linee guida relative all’obbligo del certificato da parte del personale delle pubbliche amministrazioni. A un giorno dall’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dal DL 127/2021, di possesso (e di esibizione su richiesta) di un Green pass valido per tutti i lavoratori, di seguito la sintesi delle previsioni rilevanti per i datori del settore privato.

Il nuovo Decreto (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale), ad integrazione e modifica del precedente DPCM del 17 giugno 2021, prevede il rilascio di nuovi supporti informatici al fine di consentire ai datori privati (e pubblici) una verifica quotidiana e automatizzata del possesso del Green Pass.

In particolare, i controlli, in alternativa all’utilizzo dell’app Verifica C-19, potranno avvenire anche attraverso:

  • l’integrazione (mediante uno specifico software rilasciato dal Ministero della Salute denominato SDK) dei sistemi di controllo degli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, con un sistema di lettura e verifica del QR code;
  • l’interazione tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti (sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA);
  • l’interazione tra le Piattaforme in uso per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni (tra cui NoiPa) e la Piattaforma nazionale-DGC.

In ogni caso, in attesa che le nuove funzionalità siano rese disponibili, l’app Verifica C-19 è l’unico strumento attivo ed utilizzabile.

È confermato che il controllo delle certificazioni non può comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso del pass. È, inoltre, sancito espressamente il divieto di conservare il QR code delle certificazioni sottoposte a verifica nonché di estrarre, consultare, registrare o, comunque, trattare le informazioni rilevate dalla lettura di tali codici per finalità ulteriori rispetto a quelle del controllo.

Sempre sotto il profilo privacy, il personale interessato dal processo di verifica deve essere opportunamente informato dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità dei dipendenti.

Si prevede che i lavoratori, in attesa di rilascio di valida certificazione verde Covid-19, possano presentare nelle more i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale che attestino o refertino una delle condizioni necessarie (certificazione, tampone o avvenuta guarigione dal Covid) che danno il via libera all’ingresso nel posto di lavoro.

Infine, come sopra detto, con specifico riferimento alla Pubblica Amministrazione, sono state adottate linee guida per i controlli che – in attesa di ulteriori chiarimenti – potrebbero trovare applicazione in via analogica anche nel settore privato tra cui si segnalano le seguenti:

  • in caso di controllo durante l’orario di lavoro, la verifica deve essere effettuata con cadenza giornaliera, in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato in maniera omogenea, con un criterio di rotazione e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa;
  • per coloro che sono esentati dalla campagna vaccinale il controllo potrà prossimamente essere effettuato con un apposito QR Code. Nel frattempo, i soggetti interessati dovranno trasmettere la documentazione attestante l’esenzione al medico competente che, ove dagli stessi autorizzato, può informare il personale deputato ai controlli del loro esonero dalle verifiche.