In generale il DURC online con scadenza compresa tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 conserva validità fino al 29 ottobre 2020; le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti che, invece, debbono verificare la regolarità contributiva per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture, non possono tener conto della proroga di validità introdotta dalle misure emergenziali, ma debbono sempre effettuare la richiesta di verifica secondo le modalità usualmente previste dal DM 30 gennaio 2015. E’ quanto prevedono le recenti indicazioni operative emanate, con distinte comunicazioni, da parte dell’INPS (messaggio n. 2998 del 30/07/2020), dell’INAIL (nota n. 9466 del 03/08/2020) e dell’Ispettorato nazionale del lavoro (nota n. 554 del 04/08/2020) a seguito delle misure urgenti introdotte dal legislatore per fronteggiare le conseguenze anche economiche del Covid-19.

Il certificato quando emesso ha una validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall’INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

Proroga di validità del DURC nel periodo Covid-19

Rif. normativo
Eventuale proroga
Validità del DURC online
Cura Italia
(art. 103, co. 2, DL n. 18/2020, conv. con modif. nella Legge 24/04/2020 n. 27)
A decorrere dal 19/07/2020 (data di entrata in vigore della Legge n. 77/2020 di conversione del DL n. 34/2020) i DURC online con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Esempi di utilizzo: edilizia privata o erogazione di contributi da parte di amministrazioni pubbliche.
Fino al 29/10/2020 (90 giorni dal termine dello stato emergenziale previsto per il 31/07/2020 dalla delibera del C.d.M. del 31/01/2020).
La proroga dello stato di emergenza fino al 15/10/2020 deliberato dal C.d.M. il 29/07/2020 non produce ulteriori effetti sulla proroga dei DURC online (cfr. art. 1, co. 4, DL 30/07/2020 n. 83; INAIL n. 9466 del 03/08/2020).
In presenza di un DURC scaduto ma con validità così prorogata, non sarà necessario procedere ad una nuova interrogazione del sistema.
Decreto Semplificazioni (art. 8, co. 10, DL 16/07/2020 n. 76)
Con riferimento alle procedure pendenti disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice appalti pubblici) i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del DL n. 76/2020, ovvero per cui siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, ma non siano scaduti i relativi termini, le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture, hanno l’obbligo di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità previste dal DM 30/01/2015.
120 giorni dalla data di effettuazione della verifica (art. 7, co. 2, DM 30/01/2015).
Non si può utilizzare un DURC con validità prorogata.