L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020, ha risposto a un quesito in merito al fringe benefit uso promiscuo autovettura aziendale (articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir), in relazione alle novità introdotte dall’articolo 1, comma 632, L. 160/2020, che prevede che dal 1° luglio 2020 il fringe benefit debba essere computato in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, da applicare al costo chilometrico di cui alle tabelle Aci, moltiplicato convenzionalmente per 15.000 km.

L’Agenzia precisa che il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i “contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020”. Affinché la nuova formulazione della norma in esame trovi applicazione, è necessario che l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020. Con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, lo stesso Legislatore dispone l’applicazione della vecchia norma, che, conseguentemente, continuerà “a vivere” per tutta la durata del contratto.

Viene, infine, chiarito che nell’ipotesi in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo il 1° luglio 2020, ma il veicolo sia stato immatricolato prima di detta data, la valorizzazione del benefit non è possibile in ragione del criterio del “valore normale”, previsto dall’articolo 51, comma 3, Tuir, dal momento che tale principio è da utilizzare per valorizzare gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi per uso privato. Conseguentemente, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.