Ancorché in maniera contratta, ma se fosse necessario lo Studio si rende disponibile agli incontri necessari per fornirvi delucidazioni merito, si vuole fornire in linea generale quali potrebbero essere gli strumenti dei licenziamenti e/o contenimento dei costi del personale, allo “sblocco dei licenziamenti”.

 

  • Licenziamento individuale con accordo stragiudiziale/sindacale (410 411 cpc) [giustificato motivo oggettivo]
  • Licenziamento plurimo/individuale anche attraverso a un accordo stragiudiziale (tutela 108/tutele crescenti differenza) (obbligo di precedenza e scelta obbligata)
  • Licenziamento collettivo Legge 223/1991, e procedura sindacale obbligatorio per aziende con più di 15 dipendenti e più di 4 licenziamenti in 120 giorni (obbligo di precedenza e scelta obbligata)
  • Per limitare le “uscite” dei lavoratori, potrebbe essere il caso di potenziare l’orario multi-periodale (previsto dal secondo comma dell’articolo 3, del decreto legislativo 66/2003) che dispone la possibilità di rivedere l’orario settimanale, da parte della contrattazione collettiva (anche aziendale), andandolo a ridurre in determinati periodi dell’anno, ove vi sia un calo della produzione, per poi aumentarlo nei momenti di picco produttivo, lasciando altresì inalterata la retribuzione per l’intero periodo.
  • Trasformazione a part time di determinati soggetti
  • Sempre per limitare i licenziamenti, potrebbe essere il caso di potenziare quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, della legge n. 236/1993 (di conversione del decreto legge n. 148/1993) e cioè la possibilità di condividere la forza lavoro da parte di aziende con un surplus temporaneo di lavoratori verso aziende con carenza di manodopera. La condivisione della forza lavoro non cambierebbe il rapporto di lavoro, ma avverrebbe attraverso un distacco finalizzato ad evitare riduzioni di personale.