Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020, il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro, cambia la durata e le modalità di attuazione del Lavoro agile effettuato durante l’emergenza virus. viene abrogato l’articolo 3 del D.P.C.M. 23 febbraio 2020 e introdotto quanto disposto dall’articolo 2 del D.P.C.M. 25 febbraio 2020.

Lavoro agile

La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81 del 22 maggio 2017, è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attivita’ lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

In questi casi, l’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio. Nella procedura telematica (obbligatoria attraverso il sito cliclavoro.gov.it) devono essere fonite le seguenti informazioni:

1. Data sottoscrizione – coincidente alla data di inizio del periodo in smart-working:

2. File accordo: un file PDF/A contentente una autodichiarazione dell’azienda nella quale sia presente un riferimento al DPCM citato e le informazioni anagrafiche (tra le quali il codice fiscale) del lavoratore coinvolto nella comunicazione;

3. Tutte le altre informazioni: si applicano le regole ordinarie.

(indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro)

 

Altre disposizioni

A) in tutti i Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei Comuni diversi da quelli sotto indicati ;

B) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020;

C) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico;

D) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

E) il giorno domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avrà luogo il libero accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura (monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato);

F) in relazione alle attività espletate dagli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono adottate le seguenti misure:

1) sospensione degli esami di idoneita’ di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della Motorizzazione civile aventi sede in dette province;

2) regolazione delle modalita’ dell’accesso dell’utenza agli uffici della Motorizzazione civile aventi sede in dette province, mediante predeterminazione da parte del dirigente preposto all’ufficio del numero massimo degli accessi giornalieri ed individuazione di idonei spazi di attesa esterni alla sede dell’ufficio medesimo;

G) con apposito provvedimento dirigenziale e’ disposta in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui alla lettera f) la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

H) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non e’ consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attivita’ didattiche o curriculari, le attivita’ medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalita’ a distanza, individuate dalle medesime Universita’ e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita’. Le Universita’ e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalita’, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita’, il recupero delle attivita’ formative nonche’ di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

I) a beneficio degli studenti ai quali non e’ consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita’ didattiche o curriculari delle Universita’ e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalita’ a distanza, individuate dalle medesime Universita’ e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita’;

L) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni sotto indicati, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attivita’ non strettamente connesse ad atti e attivita’ urgenti, il Capo dell’ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, puo’ stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall’art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196;

M) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni sotto indicati, sino al termine dello stato di emergenza.