in data odierna la Regione Lombardia ha pubblicato nuove indicazioni per l’attivazione e gestione dei tirocini extracurriculari alla luce delle disposizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020.

I tirocini in corso possono:

1. Essere sospesi, nel caso di chiusura dell’attività , di sospensione dei lavoratori oppure di quarantena del tirocinante. In questi casi sarà possibile recuperare il periodo di sospensione.

2. Essere svolti presso il domicilio del tirocinante (in modalità  assimilabili allo Smart Working), nel caso gli obiettivi del progetto formativo siano coerenti con lo svolgimento delle attività  a distanza. Dev’essere comunque garantita la costante disponibilità  del tutor aziendale.

3. Essere interrotti, nel caso gli obiettivi del progetti formativo non siano conseguibili nell’attuale condizione.

4. Proseguire regolarmente per quelle attività non soggette a restrizioni di esercizio e di mobilità.

 

Per l’attivazione di nuovi tirocini deve essere garantita la presenza dei seguenti punti:
– Condizioni necessarie alle svolgimento delle attività  oggetto del tirocinio (assenza di restrizioni all’esercizio e alla mobilità).
– Condizioni che garantiscano un adeguato livello di protezione (DPI, distanza di sicurezza, ecc).
I Soggetti promotori sono tenuti a verificare i requisiti sopradescritti, alle aziende verrà, quindi, richiesto il protocollo di prevenzione adottato.
In assenza delle condizioni di cui sopra non sarà possibile attivare e far proseguire i tirocini.