Per chi non vi avesse provveduto e per le cooperative di nuova costituzione ricordiamo che è scaduto il termine per il versamento del Contributo biennale di revisione.

Con il D.M. 27 febbraio 2019 in G.U. n. 96 dello 24 aprile 2019 è stato determinato l’ammontare del contributo biennale dovuto dalle società cooperative per le spese relative all’attività di vigilanza per il biennio 2019/2020.

La misura del contributo non è fissa ma varia sulla base di alcuni etri propri dell’ente ovvero in base al numero dei soci, al capitale corrisposto e al fatturato.

 

Di seguito i etri valevoli per il calcolo del contributo nel biennio 2019/2020:

Importo da versare

Numero dei soci

Capitale sottoscritto

Fatturato

280 euro Fino a 100 Fino a 5.160,00 euro Fino a 75.000 euro
680 euro Da 101 a 500 Da 5.106,01 a 40.000 euro Da 75.000 a 300.000 euro
1.350 euro Superiore a 500 Superiore a 40.000,euro Da 300.000 a 1.000.000 euro
1.730 euro Superiore a 500 Superiore a 40.000 euro Da 1.000.000 a 2.000.000 euro
2.380 euro Superiore a 500 Superiore a 40.000 euro Superiore a euro 2.000.000,00

 

Tali importi risultano maggiorati come segue:

cooperative che, ai sensi dell’articolo 15, L. 59/1992, sono sottoposte a revisione annuale contributo aumentato del 50%
cooperative iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dall’articolo 15, L. 59/1992, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio contributo aumentato del 50%
cooperative sociali di cui all’articolo 3, L. 381/1991 contributo aumento è del 30%

Obbligate al versamento del contributo di revisione sono tutte le società cooperative con eccezione di quelle soggette:

·           a liquidazione coatta amministrativa;

·           a scioglimento per atto d’autorità;

·           a fallimento;

·           commissariate.

L’ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei etri ricavati dal bilancio al 31 dicembre 2018.

Il versamento doveva avvenire con modello F24 entro il 23 luglio 2019 data corrispondente al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

I codici tributo che avrebbero dovuto essere utilizzati sono i seguenti:

3010 contributo biennale, maggiorazioni del contributo e interessi per il ritardato pagamento
3011 maggiorazione del 10% dovuto dalle cooperative edilizie di abitazione e interessi per il ritardato pagamento
3014 sanzioni

 

Æ

Le cooperative aderenti alle Associazioni quali Legacoop, Confcooperative, Agci, Unci, Unicoop, Uecoop versano il contributo secondo le modalità indicate dalle Associazioni stesse.

 

Le cooperative che dovessero aderire a una associazione dopo la data di scadenza del contributo devono comunque versarlo al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il mancato versamento del contributo di revisione comporta per le cooperative, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della L. 59/1992, la decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura, previsti dalla vigente normativa.