L’Inail con la  circolare n. 23 del 27 maggio 2020  fornisce le  istruzioni in merito alla ripresa degli  adempimenti e della  riscossione dei premi assicurativi sospesi per l’emergenza COVID 19, come previsto dal DL 34/2020 cd “Decreto Rilancio”.

In allegato alla circolare anche un utile riepilogo dei soggetti interessati  e delle date di scadenza , con i numeri di riferimento per i modelli F24.

I versamenti sospesi  devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il termine di scadenza si applica a tutti i regimi di sospensione tranne alle imprese del settore florovivaistico per le quali  la sospesione è attiva fino al 30 giugno e la ripresa dei pagamenti deve essere effettuata in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di luglio 2020.

La circolare  tra l’altro modifica  le istruzioni operative fornite in precedenza  per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, i servizi “Alpi online” e   “Riduzione per prevenzione” saranno riaperti dal 1° al 16 settembre 2020 (anziché  dal 3 al 19 giugno 2020),    i termini per le comunicazioni delle sospensioni effettuate .

Infatti  come già comunicato  dalla  circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21, si  conferma che gli interessati dovranno comunicare all’Inail con l’apposito servizio online
in corso di realizzazione di aver effettuato la sospensione dei versamenti, specificando  la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste .  Si riconferma anche che per usufruire della sospensione delle rate delle rateazioni è necessario che i beneficiari  trasmettano la comunicazione in questione tramite Pec alla Sede competente. La circolare anticipa  che il servizio online dovrebbe essere rilasciato per metà giugno.

In tema di DURC resta prorogata la validità fino al 15 giugno 2020 dei documenti unici di regolarità contributiva che riportano come “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.

La validita dei DURC si puo verificare attraverso la funzione “Consultazione”  sul servizio online inail , dove,  oltre ai Durc online in corso di validità, sono disponibili quelli con scadenza di validità nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020.

Alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a far data dal 16 aprile 2020, invece, si applicano gli ordinari criteri previsti dai decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016.