L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 8716 del 9 ottobre 2019, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla validità della trasmissione del Modello UNIIntermittenti con cui, come noto, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica ogni chiamata del lavoratore.

In ordine alle modalità di invio del modello, la funzionalità del sistema consente di utilizzare a scelta, tra:

– applicazione desktop per e-mail: il sistema genera in automatico una e-mail con destinatario ed oggetto precompilati avente in allegato il modello convertito in formato .xml

– e-mail internet: utilizzando account e-mail (Gmail, Yahoo, Libero ecc.) si procederà al salvataggio del modello in formato .xml che dovrà essere allegato per l’invio al citato indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it”.

Il Manuale utenti specifica che è consentito, in quest’ultimo caso, “effettuare l’invio via mail del modulo utilizzando la funzionalità “Allega a e-mail” di Adobe Reader”.

Il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 33/3315 del 30/09/2019 ha messo in evidenza, con riferimento ad alcune trasmissioni regolarmente effettuate ma non acquisite dal sistema, che le stesse sono state inviate alla PEC di cui sopra con una unica e-mail a cui sono stati allegati più moduli. Tale modalità di trasmissione ha generato un errore che non ha consentito il caricamento dei moduli; diversamente le e-mail con unico allegato sono state elaborate e i modelli che riportano le informazioni sulle chiamate al lavoro sono stati regolarmente salvati nella banca dati.

In proposito il Ministero, nel ribadire quanto precisato nel Manuale, ovvero che “è possibile anche effettuare l’invio via mail del modulo utilizzando la funzionalità “Allega a e-mail” di Adobe Reader” ha ulteriormente precisato che “Ogni singolo modello permette la possibilità di comunicare fino ad un massimo di dieci lavoratori coinvolti, anche per periodi di chiamata di lavoro intermittente diversi”.

Nelle more dell’eventuale integrazione delle indicazioni contenute nel Manuale da parte del Ministero del lavoro, l’INL evidenzia agli Uffici la predetta criticità affinché ne tengano conto in sede di contestazione dell’illecito di cui all’art. 15, comma 3, del D.L.vo n. 81/2015 provvedendo, ove necessario, ad interpellare la Direzione generale sistemi informativi che gestisce il sistema onde avere conferma dell’effettività della comunicazione ove la stessa sia stata segnalata dal datore di lavoro come regolarmente effettuata nelle modalità sopra descritte.