L’INPS ha emanato il messaggio n. 1817 del 10 maggio 2019, con il quale informa che la contribuzione aggiuntiva IVS a carico del datore di lavoro (prevista dall’articolo 3, comma 15, della legge 29 maggio 1982, n. 297), pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, rientra nell’ambito di applicazione della riduzione contributiva sui premi di produttività, introdotta dall’articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Pertanto, in continuità con quanto previsto in relazione all’incidenza su tale aliquota aggiuntiva dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello (cfr. la circolare n. 151/2012), i datori di lavoro che fruiscono della riduzione contributiva sui premi di produttività (20 punti percentuali IVS) applicano la suddetta riduzione anche sull’aliquota aggiuntiva dello 0,50% prevista dall’articolo 3 della citata legge n. 297/1982.

In considerazione del fatto che il comma 16 del citato articolo 3 prevede una detrazione dalla quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul premio, il datore di lavoro non dovrà operare il correlato abbattimento sulla quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore.