Ok alla NASPI  anche con accordo collettivo di esodo incentivato firmato solo con una sigla sindacale.

Il decreto Agosto, n. 104 del 2020, aveva previsto la deroga al blocco dei  licenziamenti  in presenza di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale  con  incentivo alla risoluzione consensuale  del rapporto di lavoro,  riservato ai lavoratori che  volontariamente aderiscono al predetto accordo.

La  norma è stata riconfermata anche dalla legge di bilancio 2021, (n. 178-2020).

A  seguito di dubbi interpretativi  segnalati dai territori l’ INPS interviene con chiarimenti nel messaggio 689 del 17.2.2021 circa il requisito  relativo ai firmatari dell’accordo collettivo che consente  i licenziamenti.

Risulta  infatti che  alcune Strutture territoriali respingono le domande di indennità NASpI  quando  l’accordo  sia  firmato da una sola e non da  tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L’istituto precisa invece  che  – ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore.

Quest’ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.