La legge di conversione  del decreto  n. 111 2021   pubblicata in GU (legge 133 2021 ) ha prorogato nuovamente, fino  al 31 dicembre 2021 il diritto  per i lavoratori fragili di:

  • svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile oppure
  • essere adibiti a mansioni diverse nella stessa categoria o  ad attività formative.

Si rammenta che i lavoratori fragili sono  quelli in condizione di particolare rischio rispetto al contagio da COVID 19 per immunodepressione e gravi patologie croniche, disabilità gravi, comorbilità.

Nella stessa legge sono state anche inserite alcune modifiche al decreto 111 (con ulteriori misure di contenimento del COVID 19 ) .

In particolare, si prevedono

  1. obbligo  di vaccinazione a partire  dal 10 ottobre  fino al 31 dicembre 2021, per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in strutture semiresidenziali  per anziani e persone in situazione di fragilità;
  2. durate diversificate per i tamponi :
  • il test antigenico rapido, se negativo, ha validità 48 ore dall’esecuzione;
  •  il test molecolare, se negativo, ha validità pari a 72 ore dall’esecuzione.

Non ci sono invece ancora conferme normative sul  rifinanziamento della tutela  dell’indennità per gli eventi di quarantena  del 2021  con 900 milioni di euro. 

La mancanza di risorse era stata evidenziata dall’INPS  nel messaggio  2842 del 6 agosto scorso  che ricordava le  tutele previste dall’art 26 del dl 18 2020, successivamente prorogate da altri decreti di emergenza, in particolare:

  1. l’indennità di  malattia per  quarantena (comma 1),
  2. la malattia parificata al ricovero ospedaliero dei lavoratori fragili (comma 2) e
  3.  la malattia da infezione Covid (comma 6).

Il messaggio ribadiva che:

  • per gli eventi verificatisi nel 2020, le relative prestazioni saranno sempre riconosciute, con relativo aggiornamento contributivo degli estratti conto dei dipendenti interessati.  I datori di lavoro devono esporli i nel flusso uniemens con i relativi codici (MV6 e MV). Solo nel caso in cui le prestazioni di malattia siano successivamente riconosciute come indebite, saranno oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale, con relativa modifica degli estratti conto contributivi.
  • Per gli eventi quarantena verificatesi nel 2021, invece, in assenza della previsione di uno specifico stanziamento di fondi, le relative prestazioni di malattia non potranno essere riconosciute.

I limiti sopracitati si applicano  solo parzialmente nel caso di  lavoratori fragili (articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020) per i quali la tutela fino al 30 giugno 2021, è  stata garantita   grazie al fondo  rifinanziato dal Decreto Sostegni 1 (n. 41 2021) fino al 30 giugno 2021.

Da sottolineare che l‘indennità di ricovero ospedaliero anche per  la quarantena COVID non viene conteggiata ai fini del limite di assenze per malattia (periodo di comporto).