E’ stata pubblicata venerdi 4 settembre una  Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute sulla sorveglianza sanitaria  dei lavoratori e lavoratrici fragili nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da COVID 19.

La Circolare fornisce in particolare precise  indicazioni operative in merito:

  •  alla definizione di  lavoratori fragili (età e patologie invalidanti)
  • alle modalità di espletamento delle visite e del giudizio medico-legale.

A questi lavoratori il  “Protocollo condiviso del 24 aprile”  sulle modalità di lavoro in relazione all’epidemia idi Covid 19 o  e il decreto Rilancio 34/2020 hanno infatti previsto la possibilità di richiedere al datore di lavoro alcune misure  di sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavvoratori maggiormente a rischio, in ragione dell’esposizione al rischio di  Coronavirus,,  in particolare in presenza di patologie come malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche.

Per tale sorveglianza è necessario da parte dei lavoratori presentare la documentazione medica attestante la patologia.

La visita di accertamento potrà essere effettuata presso :

  • strutture INAIL
  • aziende sanitarie locali  e
  • strutture universitarie di medicina del lavoro

Il datore di lavoro dovrà fornire specifiche informazioni sulle mansioni espletate dal lavoratore e sulla postazione di lavoro e sull’aggiornamento del DVR – documento di valutazione dei rischi aziendale .

Importante in particolare la specificazione che l’età superiore a 55 anni non è requisito da solo possa essere  indicativo di “fragilità” ma lo diventa in presenza altre patologie immunodepressive o cardiovascolari o metaboliche .

Il tema è stato particolarmente discusso negli utlimi giorni in relazione alla imminente entrata in servizio dei lavoratori della scuola in particolare docenti  di età superiore ai 55 anni dai quali sono arrivate numerosissime richieste di esonero dal servizio per i rischi collegati alla pandemia.

Il  ministero della Salute  afferma invece che ” non c’è alcun automatismo tra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità».