La legge di conversione  del decreto  n. 111 2021   pubblicata in GU (legge 133 2021 ) ha prorogato nuovamente, fino  al 31 dicembre 2021 il diritto  per i lavoratori fragili di:

  • svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile oppure
  • essere adibiti a mansioni diverse nella stessa categoria o  ad attività formative.
  • ottenere il riconoscimento della tutela  per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria  che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con la conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa, per gli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia del settore privato, entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

Si rammenta che i lavoratori fragili sono quelli in condizione di particolare rischio rispetto al contagio da COVID 19 per immunodepressione e gravi patologie croniche, disabilità gravi, comorbilità.

L’INPS  è intervenuto nuovamente ieri con il messaggio n. 3465/2021   precisando che tale tutela è riconoscibile nell’ambito delle risorse stanziate, attualmente pari a 396 milioni di euro per l’anno 2021.

L’istituto  si fa riserva di fornire successive indicazioni a seguito dell’eventuale rifinanziamento dei relativi oneri e precisa che eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle tutele, sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti dell’Istituto e riesaminati in autotutela, anche qualora siano stati già presentati presso i Comitati di gestione

In merito l’istituto stesso è in attesa di chiarimenti da parte dei Ministeri vigilanti.

Viene anche sottolineato che rimane in tutti i casi la possibilità per il lavoratore di presentare ricorso all’Autorità giudiziaria.

Il problema della scarsità di finanziamenti era già stato sollevato dall’INPS  nel messaggio  2842 del 6 agosto scorso  che ricordava anche le altre  tutele previste dall’art 26 del dl 18 2020, successivamente prorogate da altri decreti di emergenza, ovvero

  1. l’indennita di  malattia per  quarantena (comma 1) e
  2.  la malattia da infezione Covid (comma 6).

Il messaggio ribadiva che:

  • per gli eventi verificatisi nel 2020, le relative prestazioni saranno sempre riconosciute, con relativo aggiornamento contributivo degli estratti conto dei dipendenti interessati.  I datori di lavoro devono esporli i nel flusso uniemens con i relativi codici (MV6 e MV). Solo nel caso in cui le prestazioni di malattia siano successivamente riconosciute come indebite, saranno oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale, con relativa modifica degli estratti conto contributivi.
  • Per gli eventi quarantena verificatesi nel 2021, invece, in assenza della previsione di uno specifico stanziamento di fondi, le prestazioni di malattia non potranno essere riconosciute.

I limiti sopracitati si applicano  solo parzialmente nel caso di  lavoratori fragili (articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020) per i quali la tutela fino al 30 giugno 2021, è  stata appunto garantita, per ora,    grazie al fondo  rifinanziato dal Decreto Sostegni 1 (n. 41 2021) fino al 30 giugno 2021.

Da sottolineare che l‘indennità di ricovero ospedaliero anche per  la quarantena COVID non viene conteggiata ai fini del limite di assenze per malattia (periodo di comporto).