La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 ottobre 2019, n. 24970, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo inflitto dal condominio alla lavoratrice in caso di intervenuta soppressione del servizio interno di pulizia, con affidamento dello stesso a una ditta esterna, ove la lavoratrice stessa non svolga, in aggiunta al servizio di pulizia, anche funzioni di custodia e vigilanza. In tale caso il condominio è legittimato, altresì, a domandare alla lavoratrice, nel rispetto del preavviso concordato, la restituzione dell’immobile concesso in comodato.