Il Ministro dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2019, il Decreto 27 febbraio 2019 con il contributo per le spese relative all’attività di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, per il biennio 2019-2020.

Il contributo dovuto dalle societa’ cooperative per lo svolgimento dell’attivita’ di vigilanza sugli stessi enti e’ corrisposto, per il biennio 2019-2020, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalita’ di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006, il quale prevede il versamento del contributo con modello F24 entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Parametri

Fasce e importo – n. Soci – Capitale sociale – Fatturato

€ 280,00 – da 0 a 100 – da 0 a € 5.160,00 – da 0 a € 75.000,00

€ 680,00 – da 101 a 500 – da € 5.160,00 a € 40.000,00 – da € 75.000,00 a € 300.000,00

€ 1.350,00 – da 501 > – da € 40.000,00 > – da € 300.000,01 a € 1.000.000,00

€ 1.730,00 – da 501 > – da € 40.000,00 > – da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00

€ 2.380,00 – da 501 > – da € 40.000,00 > – da € 2.000.000,0 >

Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell’art. 2425 del codice civile.

Nelle cooperative edilizie il fatturato e’ determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore dell’immobile – come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all’art. 2424 del codice civile – e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all’art. 2425 del codice civile.

I contributi sono aumentati del 50%, per le societa’ cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per le societa’ cooperative di cui all’art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

L’aumento del 50% si applica anche alle societa’ cooperative iscritte all’Albo nazionale delle societa’ cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nel caso in cui le stesse
abbiano gia’ realizzato o avviato un programma edilizio.

Come disposto dall’art. 20, comma c) della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.
Calcolo del contributo

La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti. Le societa’ cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa’ di mutuo soccorso che superino anche uno solo dei parametri ivi previsti sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale e’ presente il parametro piu’ alto.

L’ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2018 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2018.