La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 9 agosto 2021, n. 22522, ha stabilito che, secondo giurisprudenza consolidata della Cassazione stessa, in ogni caso in cui il compenso pattuito, anche in sede di contratto individuale, venga ridotto, la garanzia dell’irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate.