Il Consiglio dei Ministri,  ha approvato, in esame definitivo,  il decreto legislativo n. 14 del 10/01/2019 pubblicato in gazzetta il 16/1/2019 che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali anche attraverso la revisione dei parametri per la nomina della nuova figura del revisore per le società a responsabilità limitata e le società cooperative. In particolare tale cambiamento viene introdotto dall’art. 379 del nuovo Codice, introducendo e riducendo alcuni parametri, nei seguenti limiti:

  1. superamento per due esercizi consecutivi (2017-2018) di uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità

Per quanto al punto 1 l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e’ superato alcuno dei predetti limiti, e l’obbligo scattai in  riferimento ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine. Così, tutte le società interessate che abbiano superato le nuove soglie dimensionali negli esercizi 2018 e 2017 saranno obbligate a istituire l’organo di controllo entro il 16/12/2019.

Inoltre il comma 3 dell’art. 379 dello D.Lgs prevede che le società a responsabilità limitata e le società cooperative, quando ricorre almeno uno dei requisiti qui sopra, previsti dal comma 1 del citato articolo, se necessario, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data, pertanto le nuove disposizioni riguardanti l’organo di controllo (modifica all’art. 2477 codice civile) entrano in vigore entro 30 giorni dalla pubblicazione del codice della crisi in gazzetta ufficiale. Da tale data le Srl  avranno a disposizione 9 mesi per nominare gli organi di controllo o il revisore e (se necessario) uniformare l’atto costitutivo e lo statuto in base alle nuove disposizioni. Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 è stato pubblicato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ovvero 16 dicembre 2019 decorre l’obbligo della nomina del Revisore.

Sarebbe tuttavia opportuno che le società obbligate alla nomina del revisore provvedano ad effettuarla già in sede di approvazione del bilancio 2018, con le modifiche allo statuto in modo da permettere al revisore, che si troverà a preparare la relazione sul bilancio 2019, una conoscenza più approfondita della società.

Infine, al fine di rendere “effettivo” il nuovo obbligo, ovvero evitare i casi di mancata nomina (casi che invece nel corso degli anni si sono verificate in misura rilevante, favorite anche dalla non sanzionabilità dell’inadempimento presente nella normativa precedente), prevede  la possibilità che, oltre a qualsiasi interessato, anche alla camera di commercio attraverso il conservatore del registro delle imprese che deve segnalare eventuali inadempimenti affinché la nomina dell’organo di controllo avvenga d’ufficio. In sostanza, la camera di commercio attraverso i dati in suo possesso può denunciare le società che non si adeguino all’obbligo così da fare attivare il tribunale competente per provvedere alla nomina in sostituzione dell’assemblea dei soci. Neppure il mancato adeguamento dello statuto a cura dell’assemblea passerà inosservato, perché con la modifica del sesto comma dell’art.2477 c.c. potranno ora essere, in caso di gravi inadempimenti, denunziate al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.. Si precisa che, le disposizioni dell’articolo 2409 si applicheranno anche se la società è priva di organo di controllo.

Lo Studio si rende disponibile attraverso personale qualificato iscritto all’Albo di riferimento alla nomina del revisore a prezzi concordati.