La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 maggio 2020, n. 9790, ha stabilito che le clausole di non concorrenza sono finalizzate a salvaguardare l’imprenditore da qualsiasi “esportazione presso imprese concorrenti” del patrimonio immateriale dell’azienda, nei suoi elementi interni (organizzazione tecnica e amministrativa, metodi e processi di lavoro, etc.) ed esterni (avviamento, clientela, etc.), trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato e il suo successo rispetto alle imprese concorrenti e che l’articolo 2125, cod. civ., si preoccupa di tutelare il lavoratore subordinato, affinché dette clausole non comprimano eccessivamente le possibilità di poter dirigere la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti, prevedendo che esse debbano essere subordinate a determinate condizioni, temporali e spaziali, e a un corrispettivo adeguato, a pena della loro nullità.