Non è ancora stato applicato e al DL Agosto si rendono necessari alcuni chiarimenti, il primo si riferisce all’art. 3, ovvero all’ “esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione” ci riferiamo alle modalità del conteggio, in un primo moneto si era definito che il calcolo doveva essere fatto considerando il doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile per quattro mesi; esempio 100 ore maggio 200 ore in giugno totale ore sui cui non versare i contrbuti 100+200= 300 media mensile 150 x 2 (il doppio delle ore ) x 4 mesi  -totale ore su cui non versare i contrbuti 1200 ore-  da recuperare in 4 mesi entro il 31.12.20; si ritiene invece che l’importo sia il doppio delle ore da potere recuperare in 4 mesi, e non per quattro mesi, per chiarire: 100+200=300 x 2 (il doppio delle ore) -totale ore su cui non versare i contrbuti 600 ore- da recuperare in 4 mesi entro il 31.12.20

L’altro chirimento invece riguarda l’articolo 14 “proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo“, anche se non specificato si verrebbe a creare un divieto di licenziamento con un periodo mobile, ovvero al termine della cassa, se usufruita, di cui all’art 1 del DL (9+9 settimane), oppure al termine del recupero dell’esonero contributivo di cui all’art. 3, da quei termini si potrebbe procedere ai licenziamenti.

Naturalmente per avere certezza occorre attendere la circolare dell’INPS per quanto all’art. 3 e un chirimento dal Ministero per l’art. 14.