TFR-  FONDO DI TESORERIA

Dal 1° gennaio 2007, le aziende con più di 50 dipendenti hanno l’obbligo di corrispondere al Fondo di Tesoreria le quote maturate da ciascun lavoratore e non destinate a forme pensionistiche complementari.

IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO COSA SUCCEDE?

I TFR versati al Fondo sono anticipati dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo e  saranno posti a conguaglio da effettuarsi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull’ammontare di tutti i contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese.

L’importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva.

Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva inviando, tramite i canali previsti (on-line o con file XML), la domanda di intervento.

Il Fondo dovrà provvedere, entro trenta giorni, all’erogazione del TFR direttamente al lavoratore.

Circolare 21 del 7/2/2013