Dopo l’approvazione del D.Lgs. 101/2018, che ha coordinato la normativa interna (Codice della privacy – D.Lgs. 196/2003) con il regolamento UE 2016/679, giunge l’importante parere del 23 luglio 2018 del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro che interviene su un punto chiave per applicare le nuove regole sul trattamento dei dati personali e, in particolare, sul ruolo che riveste il consulente del lavoro nell’ambito della sua attività professionale rispetto agli adempimenti e nei confronti del datore relativi agli obblighi legati alla privacy dei dipendenti di quest’ultimo.

Ne consegue che la sfera di autonomia del “Responsabile” risulta fortemente compressa non solo dalla specificazione dei compiti a lui affidati, ma anche da un penetrante potere-dovere di direzione e vigilanza del Titolare nei suoi confronti che si esplica nella successiva fase di trattamento dei dati.

Ciò risulta in evidente contrasto, con le disposizioni di cui alla Legge n. 12/1979 e ancor di più in relazione al mandato professionale sotteso, in forza del quale, secondo il dettato normativo, il datore di lavoro affida totalmente gli adempimenti in materia di amministrazione del personale, nell’ambito di una prestazione professionale autonoma.

In definitiva il Consulente del lavoro che gestisce i dati dei propri clienti ha piena autonomia di decisione in merito al trattamento nella sua definizione più generale e quindi nella scelta delle modalità e dei mezzi (anche tecnologici) ritenuti più opportuni, così come nella scelta dei collaboratori cui affidare il trattamento medesimo.

Pertanto “non possono esservi dubbi sul fatto che il Consulente del lavoro nelle attività di trattamento dei dati dei propri clienti e dei dipendenti di questi ultimi, non potrà che assumere la qualifica di Titolare del trattamento. È possibile ritenere configurabile, al più, una fattispecie di co-titolarità”.

I co-titolari devono quindi sottoscrivere un accordo interno – che deve consistere in un’appendice all’incarico professionale – con una aggiunta di costi, che stabilisce in modo trasparente “le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e14”.