L’INPS con il messaggio 3089 del 10.8.20, in seguito alla proroga dello stato di emergenza di cui al delibera del Consiglio dei Ministri n. 83/1020, precisa che la validità del DURC per la dimostrazione della regolarità contributiva (durc on Line) rimane fissata al 29 ottobre e non viene prorogata al 29 gennaio 2021.

 

Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella medesima Gazzetta ufficiale del 30 luglio 2020, n.190, tra le norme indicate nel citato allegato 1 non è incluso l’articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In proposito, si rammenta che per effetto della soppressione del comma 1 dell’articolo 81 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, disposta dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, i Durc On Line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, rientrando nel novero dei documenti elencati al comma 2 dell’articolo 103, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Tale esclusione, ai sensi del citato articolo 1, comma 4, del D.L. n. 83/2020, come condiviso per le vie brevi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, comporta che la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 non produce effetti sulla validità prorogata dei Durc on line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i quali è confermato che la stessa resta fissata al 29 ottobre 2020.

 

Nel richiamare integralmente le indicazioni fornite con il messaggio n. 2998 del 30 luglio 2020, i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line, devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020 nell’ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione.

 

Rimane fermo, in ogni caso, quanto disposto dall’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che esclude l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 103, comma 2, primo periodo, in tema di validità prorogata dei Durc on line, per le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76/2020. Ricorrendo tali fattispecie, le medesime dovranno effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015, indipendentemente dalla presenza di un Durc on Line con validità