Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, il Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, contenente disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

 

il Decreto Legge 162/2019

 

Ecco un riassunto:

Il decreto-legge detta in 44 articoli parecchie proroghe di disposizioni legislative e tra le tante sono previste:

  • la proroga al 31 dicembre 2021 della transizione verso il mercato libero dell’energia,
  • l’estensione al 31 dicembre 2021 dei termini per la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione
  • la proroga fino al 31 dicembre 2020 del cosiddetto “bonus verde” sulle spese sostenute per gli interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali,
  • il rinvio al 31 luglio 2020 dell’adeguamento delle tariffe autostradali,
  • la proroga della durata di stati di emergenza già dichiarati e della scadenza della presentazione di atti relativi alle quantificazioni dei danni subiti a causa di calamità naturali.

di particolare interesse per i datori di lavoro.

INPGI (art.11, c. 2) – la norma anticipa al 30 giugno 2020 il termine per la trasmissione delle verifiche tecniche ai Ministeri vigilanti con sospensione dell’eventuale commissariamento.

CIGS (art. 11, c. 3) – ai lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale (es: dipendenti di Mercatone Uno) ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, viene riconosciuto il trattamento CIGS calcolato sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se più favorevoli, con riferimento ai trattamenti autorizzati nel 2019.

Sisma Emilia Romagna (art.18) – Viene prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza connesso agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, verificatisi in Emilia Romagna, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione.

Informatizzazione INAIL (art.36) – Per digitalizzare la trasmissione dei dati, l’Inail predispone la banca dati informatizzata delle verifiche. Con tale banca dati il datore di lavoro potrà comunicare all’Inail, per via informatica, il nominativo dell’organismo incaricato di effettuare le verifiche periodiche su impianti elettrici di messa a terra, su dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e sugli impianti realizzati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.