L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 497 del 25 novembre 2019, in relazione alle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati, ha precisato che per i soggetti che non risultano iscritti all’Aire (o che vi risultano iscritti per un periodo inferiore a quello richiesto dall’articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015), la norma offre la possibilità di comprovare il periodo di residenza all’estero sulla base delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Tale disposizione trova applicazione non solo per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020, ma anche per i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia entro il periodo d’imposta 2019.