Ancorché lo stage e il tirocinio NON sono rapporti di lavoro, al fine del corretto assoggettamento contributivo e fiscale si dovrà procedere nei seguenti termini:

  1. il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorativa per le quali non sia necessario un periodo formativo;
  2. i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso;

Fatte queste premesse, la prima considerazione riguarda l’aspetto contributivo, i compensi e rimborsi erogati ai tirocinanti e stagisti non sono mai soggetti a contributi/assicurazioni  di qualsiasi natura o cassa.

la seconda invece riguarda la base fiscale, ovvero, in base all’art. 50, comma 1, lettera c), DPR 917/1986 –  ris. A.E. n. 95/E/2002 sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente “ le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, compresi i tirocini e gli stage, se il beneficiario non e’ legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”. Da ciò discende l’obbligo di assoggettare le somme corrisposte al tirocinante/stagista allo stesso trattamento fiscale previsto per i redditi da lavoro dipendente. In particolare si dovrà assoggettare le somme a trattenuta Irpef , applicando le aliquote per scaglioni di reddito previste dall’art. 11 DPR 917/1986, e alle trattenute per addizionale, con applicazione delle relative detrazioni.

Tuttavia «indennità/premi o assegni di studio» per gli stagisti/tirocinanti  e «rimborsi spese» sono due cose differenti. E differente è anche il trattamento tributario che subiscono. Ai primi come già detto si applica la trattenuta Irpef lorda con aliquota minima del 23% per somme fino a 15mila euro, nonché detrazioni dall’imposta lorda rapportate al periodo di lavoro nell’anno. I soggetti ospitanti devono preliminarmente richiedere ai percettori una dichiarazione (autocertificazione), al fine di procedere ad un corretto calcolo delle trattenute. L’azienda ospitante trattiene già gli oneri fiscali (Irpef più eventuali altre imposte locali) all’atto dell’erogazione, mentre per i rimborsi spese effettuati, se supportati da “pezze giustificative”, non danno luogo ad operazioni fiscalmente rilevanti (articoli 51 e 52 del TUIR sopra citato).

Occorre però precisare che uno stagista che riceva per esempio una indennità, un premio  o assegni di studio per complessive  6.000,00 euro per stage/tirocinio  della durata di 12 mesi, sarà assoggettato ad Irpef al 23% e quindi dovrebbe essere decurtata di 1.380,00 euro, ma grazie alle detrazioni previste dal TUIR sopra citato, la somma rimane invariata. Dunque fino all’importo di 8.000,00 euro all’anno (quindi 670,00 euro al mese) non vengono attuate trattenute fiscali. A fine tirocinio ovvero a fine anno il sostituto d’imposta (ente ospitante) dovrà operare il conguaglio fiscale ai sensi dell’art. 23 D.P.R. 600/1973 ed entro il 28.2 di ciascun anno il sostituto d’imposta dovrà consegnare al dipendente la Certificazione CU indicante i redditi erogati e le ritenute operate, se dovute.

Le borse di studio per Tirocini Erasmus non sono invece soggette a tassazione