L’Inps, con messaggio n. 2183 del 26 maggio 2020, ha ricordato che il Decreto Rilancio ha modificato i termini di presentazione della domanda di Cigo e assegno ordinario, disponendo, all’articolo 68, comma 1, lettera c), la modifica dell’articolo 19, comma 2, D.L. 18/2020, per effetto della quale l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

L’articolo 68, comma 1, D.L. 34/2020, ha inserito all’articolo 19, D.L. 18/2020:

  • il comma 2-ter, che ha fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020;
  • il comma 2-bis, che introduce una penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il predetto termine, stabilendo che, per dette domande, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime.

In relazione alla portata della norma, l’Istituto precisa che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di Cigo o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio – 30 aprile 2020).

In tutti gli altri casi, il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo declinato dall’articolo 68, D.L. 34/2020, sarà illustrato con un’apposita circolare di prossima emanazione.