Il contratto a tutele crescenti prevede una protezione, in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori a tempo indeterminato. Dette tutele sono state riviste sia dal legislatore, con l’incremento dei minimali e dei massimali (Decreto Legge 87/2018, cd Decreto Dignità), che dalla Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 194/2018, ha dichiarato incostituzionale il criterio di determinazione dell’indennità spettante al lavoratore basato sull’anzianità di servizio (art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2015).

La disposizione, secondo la Consulta, contrasta con:
– il principio di eguaglianza
– omologazione di situazioni diverse;
– il principio di ragionevolezza;  inidoneo a costituire adeguato ristoro del pregiudizio subìto dal lavoratore e adeguata dissuasione dell’azienda dal licenziare ingiustamente.

In considerazione di ciò, il giudice, nel rispetto dei limiti (minimo 6 e massimo 36 mensilità) in cui va quantificata l’indennità, dovrà tener conto non solo dell’anzianità di servizio ma anche degli altri criteri, già conosciuti per le tutele ai lavoratori ex “articolo 18”:
numero dei dipendenti occupati,
dimensioni dell’attività economica,
– comportamento e condizioni delle parti.

Proprio in virtù delle recenti modifiche, è il caso di evidenziare le tutele applicabili, esclusivamente per i lavoratori in tutele crescenti e cioè assunti:

  • dal 7 marzo 2015;
  • con un contratto da tempo determinato prima del 7 marzo 2015 e che da tale data hanno avuto la trasformazione in contratto a tempo indeterminato;
  • con un contratto di apprendistato prima del 7 marzo 2015 e che da tale data sono stati qualificati

 

Licenziamenti illegittimi – Imprese con più di 15 dipendenti

Illecito licenziamento Oltre i 15 dipendenti
Licenziamento orale Reintegrazione Nel Posto Di Lavoro

– il lavoratore in luogo della reintegra può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra.

Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum

– importo minimo pari a 5 mensilità.

Oltre i 15 dipendenti
Licenziamento discriminatorio Reintegrazione nel posto di lavoro

– il lavoratore in luogo della reintegra può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.

Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum

– importo minimo pari a 5 mensilità

Licenziamento nullo Reintegrazione nel posto di lavoro

– il lavoratore in luogo della reintegra può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.

Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum

– importo minimo pari a 5 mensilità

Oltre i 15 dipendenti
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Non ricorrono gli estremi per il licenziamento:

– cessazione del rapporto di lavoro

– indennità risarcitoria pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, in misura non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità. L’indennizzo è calcolato tenendo con degli anni di servizio del lavoratore e dei seguenti parametri:

1. numero dei dipendenti occupati,

2. dimensioni dell’attività economica,

3. comportamento e condizioni delle parti

Calcolo indennizzo in base alle indicazioni fornite dalla Consulta con la sentenza 194/2018

Oltre i 15 dipendenti
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo CASI
1. Insussistenza del fatto materiale 2. Non ricorrono gli estremi
Reintegrazione nel posto di lavoro

– se il lavoratore non vuole riprendere servizio, può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;

-Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.

Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative (aliunde perceptum), e di quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro (aliunde percipiendum);

– in ogni caso l’indennità non può essere superiore a 12 mensilità.

Cessazione del rapporto di lavoro

Indennità risarcitoria pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, in misura non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità. L’indennizzo è calcolato tenendo con degli anni di servizio del lavoratore e dei seguenti parametri:

– numero dei dipendenti occupati,

– dimensioni dell’attività economica,

– comportamento e condizioni delle parti

Calcolo indennizzo in base alle indicazioni fornite dalla Consulta con la sentenza 194/2018

Oltre i 15 dipendenti
Licenziamento per giusta causa CASI
1. Insussistenza del fatto materiale 2. Non ricorrono gli estremi
Reintegrazione nel posto di lavoro

– se il lavoratore non vuole riprendere servizio, può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;

Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.

Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative (aliunde perceptum), e di quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro (aliunde percipiendum);

– in ogni caso l’indennità non può essere superiore a 12 mensilità.

Cessazione del rapporto di lavoro

Indennità risarcitoria pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, in misura non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità. L’indennizzo è calcolato tenendo con degli anni di servizio del lavoratore e dei seguenti parametri:

– numero dei dipendenti occupati,

– dimensioni dell’attività economica,

– comportamento e condizioni delle parti

Calcolo indennizzo in base alle indicazioni fornite dalla Consulta con la sentenza 194/2018

Oltre i 15 dipendenti
Mancata indicazione dei motivi del licenziamento Cessazione del rapporto di lavoro

Indennità risarcitoria pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio

– in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità.

Oltre i 15 dipendenti
Non corretta procedura di contestazione disciplinare Cessazione del rapporto di lavoro

Indennità risarcitoria pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio

– in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità.

Licenziamenti illegittimi – Imprese fino a 15 dipendenti

Illecito licenziamento Fino a 15 dipendenti
Licenziamento orale Reintegrazione nel posto di lavoro

– il lavoratore in luogo della reintegra può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.

Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum

– importo minimo pari a 5 mensilità

Fino a 15 dipendenti
Licenziamento discriminatorio Reintegrazione nel posto di lavoro

– il lavoratore in luogo della reintegra può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.

Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum

– importo minimo pari a 5 mensilità

Licenziamento nullo Reintegrazione nel posto di lavoro

– il lavoratore in luogo della reintegra può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.

Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum

– importo minimo pari a 5 mensilità

Fino a 15 dipendenti
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Non ricorrono gli estremi per il licenziamento

– Cessazione del rapporto di lavoro

– Indennità risarcitoria pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio in misura non inferiore a 3 e non superiore a 6 mensilità.

Fino a 15 dipendenti
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo In tutti i casi di illegittimo licenziamento disciplinare

– Cessazione del rapporto di lavoro

– Indennità risarcitoria in misura pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio in misura non inferiore a 3 e non superiore a 6 mensilità.

Fino a 15 dipendenti
Licenziamento per giusta causa In tutti i casi di illegittimo licenziamento disciplinare

– Cessazione del rapporto di lavoro

– Indennità risarcitoria in misura pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio in misura non inferiore a 3 e non superiore a 6 mensilità.

Fino a 15 dipendenti
Mancata indicazione dei motivi del licenziamento Cessazione del rapporto di lavoro

Indennità risarcitoria pari a mezza mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio

– in misura comunque non inferiore a 1 e non superiore a 6 mensilità.

Fino a 15 dipendenti
Non corretta procedura di contestazione disciplinare Cessazione del rapporto di lavoro

Indennità risarcitoria pari a mezza mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio

– in misura comunque non inferiore a 1 e non superiore a 6 mensilità.

Vale la pena ricordare che c’è la possibilità di erogare una somma totalmente esente ai fini  contributivi e fiscali per il pagamento delle indennità o parte delle indennità sopra descritte.
In fase di conversione, il legislatore ha previsto una modifica (comma 1-bis, dell’articolo 3) anche all’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 23/2015, per quanto attiene all’importo da erogare in caso di soluzione bonaria attraverso l’emissione di un verbale di conciliazione, e il contestuale pagamento di u a somma attraverso un assegno circolare; la così detta “offerta Conciliativa”.

In seguito al Decreto Dignità, l’offerta conciliativa che prevedeva la somma, di una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, passa ad un minimo di 3 ed un massimo di 27 mensilità (prima era minimo 2 e massimo 18). L’importo dovrà essere erogato, dal datore di lavoro, unicamente mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.
Vediamo, anche in questo caso, quando dovranno essere applicati i nuovi valori ovvero i valori previsti dalla previgente formulazione.
Il datore di lavoro può offrire al lavoratore licenziato, entro i termini di impugnazione stragiudiziale (60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta del licenziamento) e mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare, un importo di ammontare pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.
Offerta conciliativa proposta dal 14 luglio 2018
– in misura non inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità per le aziende oltre i 15 dipendenti (requisito dimensionale previsto dall’articolo 18, commi 8 e 9, dello Statuto dei Lavoratori)
– in misura non inferiore a 1,5 e non superiore a 6 mensilità per le aziende sotto i 16 dipendenti
La somma, come sopra calcolata, non è assoggettata a contribuzione previdenziale ed è esente da IRPEF. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa, a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro, saranno soggette al regime fiscale ordinario.
Ricordo che l’offerta conciliativa, così come disciplinata dall’articolo 6, del decreto legislativo 23/2015, è valida solo se effettuata in una delle sedi conciliative previste dal legislatore (articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276):
– la Commissione di Conciliazione presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro (art. 410 c.p.c.),
– la sede sindacale (art. 410/411 c.p.c.),
– la Commissione di Conciliazione ed arbitrato prevista dal CCNL (art. 412-ter c.p.c.),
– il Collegio di Conciliazione ed arbitrato irrituale (art. 412-quater c.p.c.),
– la Commissione di Certificazione (articolo 82, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003).
Inoltre, l’accettazione dell’assegno circolare, da parte del lavoratore, comporta le seguenti conseguenze:
– l’estinzione del rapporto (alla data del licenziamento)
– la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta
– il diritto, per il lavoratore, alla indennità di disoccupazione (NASpI), qualora ci siano tutti gli elementi prescritti
ma non ad altre ed eventuali pendenze intercorse nel rapporto di lavoro per le quali dovrà essere stanziata un nuovo importo.