Di seguito gli articoli di interesse:
1 Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
3 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
5 Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL
6 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
7 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
8 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
9 (intermittenti) Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
14 Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
19 Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
27 Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud
58 Fondo per la filiera della ristorazione
59 Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
71 Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
97 Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
112 Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020

 

 

All.to decreto con evidenza dei passaggi più importanti

 

 

Riassunto degli articoli più importanti – Le novità del Lavoro:

art. 1 – ANCORA 18 settimane di  FIS o  CIG
Ancora 18 settimane di cassa Covid-19 per i datori di lavoro che nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica. Lo stabilisce  uno degli articoli i del Decreto Agosto, ma non senza sconti
Le nuove regole per beneficiare di questo strumento emergenziale sono queste:
– le prime nove settimane sono libere per tutti i datori
– le seconde nove va versato un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Il contributo è pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nel caso di i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
c) il contributo addizionale non è dovuto dai datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al 1° gennaio 2019. Quindi, possono accedere alla cassa integrazione anche le aziende che non hanno avuto penalizzazioni dall’emergenza sanitaria.
Le complessive 18 settimane devono però essere collocate nel periodo tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Le aziende che non sono riuscite a utilizzare tutte le prime 9 settimane previste dal presente decreto non possono accedere alle settimane residue (ulteriori 9) inoltre i periodi di integrazione
precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del nuovo decreto.
Ai fini dell’accesso alle seconde nove settimane condizionate dal fatturato, il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L’Inps autorizza i trattamenti e solo successivamente saranno disposte le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti.
TERMINI DI PRESENTAZIONE E NUOVI TERMNI PER VECCHI PERIODI
Le domande di accesso ai trattamenti vanno inoltrate all’istituto di previdenza, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto Agosto; dunque, per la cassa avviata a luglio il termine è fissato entro il 30 settembre.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del DL Agosto se tale ultima data è più conveniente. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Infine, spunta una sanatoria sui termini decadenziali nell’art. 1 al comma 9 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e
di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti
al 31 agosto 2020.E al comma 10. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo
degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.

 

art. 14 – STOP ai Licenziamenti
Resta il divieto di licenziare, ma per un periodo “mobile” collocato fino al 31 dicembre per le imprese che usano le nuove 18 settimane di  cassa Covid-19 o beneficiano degli incentivi fiscali, ma spuntano alcune eccezioni.
Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cig Covid, o dell’esonero dei contributi previdenziali, resta precluso il ricorso ai licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo. Restano esclusi dal blocco: il personale già impiegato nell’appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (a meno che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda) o da fallimento, o frutto di accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, stipulato dai sindacati più rappresentativi a livello nazionale.

 

art. 3-6-7 – Le tre Agevolazioni contributive
Nel puzzle di provvedimenti contenuti nel decreto Agosto si ritrovano interventi di svariata natura che, almeno nelle intenzioni dell’Esecutivo, si prefiggono, tra l’altro, di rafforzare le misure in materia di lavoro e fisco e di garantire, altresì il sostegno e il rilancio dell’economia. Sul fronte del lavoro, oltre al prolungamento degli interventi in materia di ammortizzatori sociali, lo schema di decreto, prevede agevolazioni sia per le aree svantaggiate del Mezzogiorno (di cui si parla in un altra punto), sia per settori maggiormente colpiti dalla crisi.
Con l’entrata in vigore del decreto viene introdotto:
– art. 6 – un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro (escluso il settore agricolo) che, fino al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato. L’incentivo non si applica nei  rapporti di apprendistato, nel lavoro domestico ed è strutturato in forma di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di sei mesi dall’assunzione, nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. In sintesi, quindi, per un lavoratore full time, l’incentivo non potrà eccedere 4.030 euro nel semestre (671 euro mensili). L’agevolazione, riconosciuta anche per le stabilizzazioni dei rapporti a termine successive all’entrata in vigore del decreto, non si applica in caso di assunzioni/stabilizzazioni di lavoratori che abbiano avuto, nei 6 mesi precedenti, un contratto a tempo indeterminato con la stessa azienda.
– art. 7 – Un altro esonero è riconosciuto, con le stesse modalità  e identico arco temporale, per le assunzioni a tempo determinato con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. La facilitazione – cumulabile con altri esoneri o agevolazioni previste dalla normativa vigente – dura per il periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, concessi anche in caso di stabilizzazione. Questa operatività è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
– art. 3 – Viene poi introdotto anche un particolare incentivo in favore dei datori (escluso il settore agricolo) che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di sostegno al reddito (Cigo/Cigd e Aso) stabiliti dal nuovo decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti previsti dalla precedente normativa. La facilitazione, cumulabile con altre agevolazioni, consiste in un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già  utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.
Ai datori che accedono all’incentivo in rassegna si applicano i divieti sui licenziamenti; la violazione dei quali comporta la revoca dall’esonero contributivo, con efficacia retroattiva e l’impossibilità di richiedere le ulteriori misure di trattamenti di sostegno (Cigo-Cigd-Aso) previste dal nuovo decreto (massimo 18 settimane per periodi dal 13 luglio al 31 dicembre 2020). Possono beneficiare dell’aiuto anche i datori autorizzati ai trattamenti, per periodi che si collocano anche parzialmente – dopo il 12 luglio 2020, ma in base alle precedenti disposizioni.

 

art. 27 – Contributi ridotti del 30% anche per i dipendenti del mezzogiorno  e in  aree svantaggiate
Per salvaguardare l’occupazione nelle regioni italiane caratterizzate da un maggior disagio socio-economico, la bozza del decreto legge Agosto introduce in favore dei datori di lavoro privati, con sedi in queste aree, uno specifica agevolazione contributiva del 30% da fruire per un periodo massimo di tre mesi, da ottobre a dicembre 2020.
Le regioni interessate sono quelle che nel 2018 hanno registrato un Pil procapite inferiore al 75% del valore medio dei Paesi Ue, nonchè quelle con un Pil compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Secondo la relazione tecnica del decreto legge, i territori con queste caratteristiche sono nove: Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti (esclusi quelli agricoli e domestici), sia quelli neo assunti che quelli già in forza, occupati in una delle regioni svantaggiate.
La misura è pari al 30% della contribuzione complessiva dovuta dal datore di lavoro, con la sola esclusione del premio Inail, ed è concessa per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, includendo il rateo di tredicesima mensilità relativa al trimestre considerato.
Essendo un’agevolazione di tipo selettivo, in quanto riservata alle aziende con sedi in una delle aree individuate dal decreto, la relativa applicazione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Ue.
Ai fini dell’effettiva applicazione, sarà necessario attendere le relative istruzioni operative da parte dell’Inps.

 

art. 8 – Contratti a termine, rinnovo senza causali fino al 31 dicembre
Contratti a termine (sia diretti quanto a scopo di somministrazione) liberi dalle causali del decreto Dignità  fino al 31 dicembre 2020. Con questa importante innovazione il decreto Agosto tenta di sostenere il lavoro flessibile regolare, adottando finalmente una normativa coerente con i fabbisogni del mercato, delle imprese e dei lavoratori. Secondo quanto prevede il testo (che riscrive integralmente l’articolo 93 del DL 34/2020, il cosiddetto decreto Rilancio), fino alla fine dell’anno sarà possibile, per una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, prorogare o rinnovare un contratto a termine senza applicare le causali.
Al contrario della versione precedente dell’articolo 93, la nuova norma ha una stesura chiara e, come tale, sembra destinata a un’applicazione semplice e priva di incertezze.
La regola si applica a tutti i rapporti a termine suscettibili di un rinnovo o di una proroga, qualora questi – applicando le regole ordinarie – potrebbero essere rinnovati o prorogati solo in presenza di una causale: fino alla fine dell’anno si può procedere anche senza rispettare questo adempimento. Si pensi al caso di un contratto a termine scaduto, che deve essere rinnovato. applicando la disciplina ordinaria, il rinnovo sarebbe possibile solo in presenza di esigenze sostitutive, o per ragioni straordinarie ed eccezionali. Grazie alla nuova disciplina, viene meno l’esigenza di indicare queste motivazioni e si può procedere senza formalità specifiche.
Analogo effetto si verifica in caso di proroga. Si pensi, ad esempio, a un contratto arrivato al dodicesimo mese; tale rapporto potrebbe essere prorogato, sino al termine di 24 mesi, solo con una causale, mentre in virtù della nuova disciplina può proseguire senza necessità di dimostrare la sussistenza del requisito.
La legge precisa che il rinnovo o la proroga privi di casuale sono consentiti sola una volta; tale indicazione va intesa nel senso che sono ammesse ulteriori proroghe o rinnovi, ma devono essere siglate rispettando le regole ordinarie.
Quanto alla durata dei rapporti, la norma contiene due precisazioni importanti:
–  la prima che restano validi i limiti di durata previsti dalla legge: pertanto, anche con il rinnovo o la proroga acausale il rapporto non può mai proseguire oltre 24 mesi;
– la seconda precisazione riguarda la scadenza del 31 dicembre: questa è la data ultima entro cui si può sottoscrivere l’accordo di proroga o il rinnovo, ma il contratto rinnovato o prorogato può proseguire anche oltre tale scadenza, fino a un massimo di ulteriori 12 mesi.
Anche se la norma non cita espressamente la somministrazione di manodopera, non ci sono dubbi sul fatto che anche i rapporti a termine collegati a tale fattispecie siano interessati dalla novità,  essendo questi contratti disciplinati dalla regola ordinaria che viene parzialmente derogata.
Va infine rilevato che il legislatore ha correttamente eliminato il riferimento, contenuto nella norma inizialmente approvata con il decreto Rilancio, al “riavvio delle attività”, un inciso che poteva essere letto come una sorta di causale tipizzata.

 

art. 9 Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (ANCHE INTERMITTENTI)
È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali ………………………;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite …………………………………….
I soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020.

 

art. 5 Proroga Naspi e DIS-COL
Le prestazioni previste dalla Naspi e dalla DIS-COL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi
a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni della liquidazione dell’ultimo mese effettivo, ovvero l’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

 

art. 19 – Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
I datori di lavoro che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l’emergenza COVID-19, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, con specifica causale «COVID-19 – Obbligo
permanenza domiciliare». Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità di cui al comma 1, fino a un massimo complessive di quattro settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia.

 

art. 58 – Fondo per la filiera della ristorazione
Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto, ancora da definirsi, alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalità fissate dal decreto. Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento al momento dell’accettazione della domanda.

 

art. 59 – Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzati nelle zone indicate, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni di cui sopra.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all’articolo 58, del decreto ovvero per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

 

art. 71 – Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’artico-lo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

 

art. 97 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

 

art. 112 – Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.