Beneficiari di trattamento di disoccupazione: è possibile assumere lavoratori con il contratto di apprendistato professionalizzante, con qualsiasi età purché beneficiari di ammortizzatori sociali come la disoccupazione (Naspi) 

Il regime contributivo dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015, ha il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge.

Nello specifico, detto regime contributivo è regolato come di seguito esposto:

  1.  per effetto dell’applicazione delle norme ordinarie in materia di apprendistato professionalizzante, trova applicazione la riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro alla misura prevista per gli apprendisti per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, elevabile a cinque per il settore artigiano edile e non;
  2.  non si applicano le agevolazioni introdotte dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 183/2011, il cui scopo era quello di promuovere l’occupazione giovanile presso i datori di lavoro con un numero di addetti non superiore a nove unità . Ciò in ragione del fatto che le finalità  della citata disposizione legislativa non risulta coerente con l’assetto delle assunzioni operate ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del citato decreto legislativo n. 81/2015;
  3. sulla base delle disposizioni che regolano il regime contributivo della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), con particolare riguardo all’articolo 2, commi 25 e 27, della legge n. 92/2012, è dovuta la contribuzione di finanziamento della NASpI, la cui misura ordinaria è pari all’1,31%, e quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%) di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978;
  4. infine, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del D.Lgs n. 81/2015, è esclusa la conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell’artigianato edile e non), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro con più di nove dipendenti, è pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista).

Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a nove, invece, l’aliquota complessiva è pari all’8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) per i primi 12 mesi, al 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista) per i mesi dal 13° al 24°, e al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non).

Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, per effetto della disposizione di cui all’articolo 47, comma 7, del D.Lgs n. 81/2015, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore.

Inoltre, anche alla fattispecie contrattuale in esame si applica quanto disposto dal D.Lgs n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (cfr. il messaggio n. 24/2016, par. 3).

Il datore di lavoro soggetto alla disciplina dei fondi di solidarietà , di cui al Titolo II del D.Lgs n. 148/2015, è altresì tenuto al versamento della relativa contribuzione di finanziamento (cfr. il messaggio n. 3112/2016).

Infine, si precisa che, diversamente da quanto previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità  di mobilità  ordinaria avvenute entro il 31 dicembre 2016, di cui alla precedente lettera A., l’articolo 47 comma 4, del D.Lgs n. 81/2015, non ha disposto alcun incentivo di tipo economico in favore dei datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante soggetti percettori di indennità  di disoccupazione.

Da ultimo, è necessario ricordare che il regime contributivo sin qui descritto può trovare applicazione soltanto alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori che siano beneficiari di un trattamento di disoccupazione e, quindi, soltanto alle assunzioni di lavoratori che abbiano già  ricevuto comunicazione dell’accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione ed assunti non precedentemente alla data di decorrenza della prestazione riconosciuta al lavoratore, risultando altrimenti mancante uno dei requisiti costitutivi della fattispecie contrattuale.