Aggiornamenti COVID-19

  1. Gestione quarantena, certificato medico?

L’articolo 26, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto vengono riconosciute l’indennità economica (con correlata contribuzione figurativa) e l’eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro. Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. I giorni di quarantena non si calcolano ai fini del superamento del periodo di comporto.

 

La quarantena interessa le persone sane che sono venute a contatto con un positivo e potrebbero essere potenzialmente esposte al rischio infettivo.

Poiché l’obiettivo è monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare nuovi casi, le persone in quarantena non devono avere contatti con nessuno per la durata del periodo di incubazione del virus (circa 10 giorni), chiamare il proprio medico curante.

 

  1. Isolamento fiduciario in attesa di tampone, certificato medico?

È malattia quando una persona è in quarantena in attesa di guarigione o è in isolamento in attesa di fare il tampone. Questo vale anche nel caso si abbiano avuto contatti stretti con soggetti positivi, come ad esempio un figlio in quarantena. Bisogna chiamare il proprio medico che avvierà la richiesta di tampone: sarà da quel momento che partirà l’isolamento o la quarantena precauzionale e con essi la malattia, indipendentemente da quando effettivamente si sarà chiamati a fare il tampone.

 

L’isolamento fiduciario riguarda i casi accertati di Covid-19 (positivi al tampone), che devono separarsi dalla comunità ed evitare in tutti i modi la trasmissione dell’infezione. Il periodo di contagiosità può essere diverso a seconda della presenza o meno dei sintomi e la durata dell’isolamento può quindi cambiare. Gli asintomatici con tampone positivo possono rientrare alla propria vita sociale solo dopo un periodo di isolamento fiduciario di almeno 10 giorni dalla positivizzazione, e solo in seguito a un ulteriore tampone con risultato negativo, chiamare il proprio medico curante.

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N.B.

  • In presenza di conclamata malattia da COVID-19 il trattamento spetta anche agli iscritti alla Gestione separata sulla base della specifica normativa di riferimento, applicandosi in tal caso la consueta gestione della malattia comune con semplice certificato rilasciato dal proprio medico curante.

 

  1. Se i figli sono in quarantena non si può chiedere la malattia?

In caso di figli ammalati in quarantena o in isolamento per sospetto contagio non è ammesso chiedere malattia perché ad essere “ammalato” è appunto un soggetto diverso da chi chiede l’indennità. Si può invece usufruire del Congedo Covid, ossia la possibilità di fruire di una retribuzione al 50%, prevista appositamente per i casi di positività di figli, a patto che siano minori di 14 anni e conviventi. Il datore di lavoro potrà ove possibile attivare lo SW/Lavoro agile.

 

  1. Gli asintomatici non possono lavorare da casa

Al momento, infatti, non esiste alcuna norma che preveda eccezioni per attività lavorative compatibili con uno stato di positività al Covid asintomatica, dunque senza conseguenze dannose per il lavoratore. Il messaggio Inps conferma che a livello generale chi è in stato di malattia da Covid-19 non può rendere la propria prestazione lavorativa; dunque anche nel caso di lavoratori asintomatici.

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N.B.

  • Lavoratori fragili: l’isolamento precauzionale non è malattia
  • Chi resta in quarantena fuori dall’Italia non ha diritto alla malattia
  • Anche gli asintomatici possono chiedere la malattia
  • L’isolamento fiduciario in attesa di tampone è malattia
  • Il lockdown non è equiparato alla malattia

 

  1. Per quanto riguarda gli aspetti lavoristici si rammenta:  (La conversione del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020)
  1. confermata la durata massima di 18 settimane per la cassa integrazione con causale Covid-19 da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 (art. 1);
  2. esonero contributivo di sei mesi per assunzioni a tempo indeterminato avvenute dopo il 15 agosto 2020, per un importo massimo di euro 8.060 annui riproporzionato (art. 6);
  3. possibilità di prorogare o rinnovare, entro il 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti a termine senza indicare la causale rispettando la durata complessiva di 24 mesi (art. 8);
  4. confermato il divieto di licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo fintantoché è possibile utilizzare la cassa integrazione per Covid-19 ovvero l’esonero contributivo (art. 14);
  5. lavoro agile o congedo straordinario per i genitori di figli conviventi minori di anni 14 in quarantena obbligatoria disposta dalla Asl per contatti avvenuti all’interno del plesso scolastico o per lo svolgimento di attività sportive per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020 (art. 21 bis);
  6. diritto al lavoro agile per i genitori di figli disabili fino al 30 giugno 2021 (art. 21 ter); i lavoratori fragili hanno diritto a svolgere l’attività in smart working, anche con mansioni diverse ma equivalenti, sino al 31 dicembre 2020 (art. 26 comma 2-bis);
  7. confermato il raddoppio a euro 516,46 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende ai

lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito (art. 112).

 

  1. Permessi per i lavoratori genitori – Estensione per i figli dai 14 ai 16 anni – Misure per scuola e famiglia nel Decreto Ristori

Il d.l. 137/2020 all’art. 22, modifica l’art. 21 del Decreto Agosto (D.L.104/2020), come convertito dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, prevedendo in particolare:

  1. estensione del diritto allo smart working per i genitori con figli conviventi in quarantena, dall’età fino a 14 anni, previsti nel previgente decreto agosto (art. 21 bis d.l. 104/2020), ai 16 anni di età;
  2. estensione del diritto allo smart working per i genitori con figli sottoposti a didattica a distanza o con didattica sospesa, sempre se conviventi e sotto i 16 anni.
  3. nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere fornita in modalità agile, estensione ai genitori di figli di età compresa fra 14 e 16 anni del diritto di astenersi dal lavoro, tuttavia in questo caso senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (mentre per i genitori di figli sotto i 14 anni rimane vigente il Decreto Agosto che prevede all’art. 21bis c.4 un’indennità pari al 50% della retribuzione).

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N.B.

  • Test sierologici ai dipendenti; non detraibilità delle spese relative  

 

  1. Misure urgenti in materia di sostegno ai lavoratori e alle imprese – DL 137/2020

Per quanto riguarda le misure concernenti il mondo del lavoro, in particolare:

 

  1. Cassa integrazione, ordinaria, in deroga e assegno ordinario – Art. 12 co. 1 – 4 Il decreto prevede altre 6 settimane di cassa integrazione, ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legati all’emergenza COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del d.l. 18/2020, da usufruire tra il 16

novembre 2010 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione dell’attività. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19; Ai fini dell’accesso alle sei settimane, il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L’Inps autorizza i trattamenti sulla base della autocertificazione allegata alla domanda e individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%, e pari al 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18%. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalla chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive disposta dalla Legge.

 

  1. Blocco licenziamenti – Art. 12 co. 9 – 11. Fino al 31 gennaio 2021 restano precluse al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, sia l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo sia la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le relative procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio Sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa; nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

  1. misure in materia lavoristica contenute nel D.P.C.M. del 03.11.2020
  1. Raccomandazione per le attività produttive di: utilizzare al massimo delle possibilità il lavoro agile, Incentivare ferie e congedi retribuiti nonché ogni altro mezzo previsto dalla contrattazione collettiva, Assumere protocolli di sicurezza anti contagio fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di sicurezza, incentivare le operazioni di sanificazione nei locali aziendali (art. 1 lett. nn).
  2. Continua ad essere vigente in materia di sicurezza il protocollo condiviso datato 24.04.2020 da applicare a tutti i luoghi di lavoro (art. 4);
  3. Anche per i datori di lavoro privati è fortemente raccomandato il lavoro agile ex art. 90 d.l. 34/2020 (art. 5co. 6);
  4. I soggetti che hanno transitato nei 14 giorni precedenti al ritorno in Italia in uno dei paesi indicati alle lettere D, E ed F dall’Allegato 20 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg) sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine (art. 8 co. 5).

 

  1. Esonero contributi INPS, decreto Ristori: agevolazione per 4 mesi

Il decreto prevede l’esonero dei contributi per 4 settimane per chi rinuncia alle misure di integrazione salariale, da fruire entro il 31 gennaio 2021, si ha diritto all’agevolazione nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020 e sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL. (vedi codici ATECO allegato 1)

 

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