L’Inail, con istruzione operativa del 13 gennaio 2020, ha offerto le istruzioni operative relativamente all’autoliquidazione 2019/2020. In particolare, l’Istituto si sofferma sulle riduzioni contributive e riepiloga le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Fermo restando il termine del 17 febbraio 2020 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2019  è il 2 marzo 2020.

Lo Studio in base al numero dei dipendenti al fine di contenere i costi dell’anticipo dell’autoliquidazione anno 2020 provvederà ad informare l’INAIL con la procedura “Riduzione del Presunto”, (art.28, comma 6, d.p.r. 1124/1965) al fine di ridurre le retribuzioni “presunte” su cui si paga l’autoliquidazione dell’anno 2020.

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 17 febbraio 2020, in quattro rate trimestrali5, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente allo Studio.

In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso pari allo 0,93%.

Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficienti interessi

16 febbraio 2020 17 febbraio 2020 0
16 maggio 2020 18 maggio 2020 0,00226767
16 agosto 2020 20 agosto 2020 0,00461178
16 novembre 2020 16 novembre 2020

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